NASpI anche per il percettore che si reca in un paese UE

Pubblicato il 29 novembre 2017

L’Inps, con circolare n. 177 del 28 novembre 2017, illustra il nuovo orientamento espresso dal ministero del Lavoro con riferimento alla titolarità dell’indennità NASpI per i soggetti che si recano all’estero.

Rispetto all’orientamento seguito fino ad ora, il Ministero si è allontanato dalle considerazioni delle diverse conseguenze legate alle specifiche motivazioni che portano il soggetto percettore di NASpI a recarsi fuori dall’Italia prescindendo, quindi, da elementi quali la durata, breve ovvero prolungata, della relativa assenza.

Nella circolare n. 177/2017, l’Inps rileva che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza fornire le ragioni dell’allontanamento e continuando a percepire la prestazione.  

Sussistono, però, i vincoli legati ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana che, se violati, comportano l’applicazione delle relative misure sanzionatorie, che possono riguardare, a seconda dei casi, la decurtazione o la decadenza dalla prestazione.

Detto nuovo orientamento è conseguenza anche delle recenti sentenze della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - n. 16997/2017 e n. 21564/2017.

Quindi al percettore di NASpI, che vada in altro paese UE alla ricerca di un’occupazione, si applica lo speciale regime di sicurezza sociale che consente, dopo aver effettuato specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.

Viene precisato che se il percettore ottempera agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria, non è tenuto ad attenersi alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori.

Però, dal primo giorno del quarto mese, il soggetto che si è recato in un paese UE per trovare un’occupazione e che vi si trattiene, mantiene solo il diritto a percepire la prestazione dovendo rispettare i meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana.

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