L'ultimo giorno utile per l'invio telematico del modello Eas da parte degli enti non commerciali e delle associazioni senza scopo di lucro per inviare all'Agenzia delle Entrate le informazioni fiscali aggiornate rispetto a quelle precedentemente comunicate, per poter continuare ad usufruire della non imponibilità di quote e contributi associativi, è giovedì 31 marzo 2016.
L'adempimento è dovuto da parte di tutti quegli enti e associazioni no profit che vogliono continuare a godere del regime di favore ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, in quanto svolgono attività non commerciale e operano, quindi, senza fini imprenditoriali (articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972).
La scadenza riguarda esclusivamente quei soggetti per i quali nel corso del 2015 si sono verificate delle variazioni rispetto ai dati trasmessi in precedenza.
Il modello Eas non deve essere presentato se la variazione riguarda i dati relativi agli importi di cui al punto 20 e 21 del modello stesso oppure i valori di cui al punto 30, 31 e 33, come per esempio:
Il modello Eas deve essere trasmesso in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
Se i dati in precedenza comunicati subiscono una variazione è necessario un nuovo invio entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa.
Scopo della trasmissione dei dati variati è quello di contrastare eventuali frodi e tutelare le vere forme associazionistiche che beneficiano delle agevolazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.
Se l'associazione perde i requisiti che danno diritto all'agevolazione fiscale, il modello Eas va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
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