Utilizzando lo schema della domanda-risposta, in base all’argomento, le Entrate rispondono ai quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF) in materia di visto conformità in merito al modello di dichiarazione dei redditi semplificato - modello 730/2024 - e la compilazione del Quadro W per i redditi di fonte estera.
Ma all’interno del documento, la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, anche altre tematiche come: la documentazione delle spese del Superbonus al 90%, le detrazioni per la prima casa under 36, il ravvedimento operoso.
Vediamo alcune precisazioni fornite nella circolare 12/E/2024.
A seguito dell’articolo 2, comma 1, del decreto Adempimenti – decreto legislativo n. 1/2024 – i modelli 730/2024 sono fruibili anche da parte dei soggetti privi di partita IVA, titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, nella modalità “senza sostituto d’imposta”, relativamente alle tipologie reddituali indicate.
Infatti, ipotizzando che un contribuente debba dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (terreni e fabbricati), l’Agenzia delle Entrate informa che è ammesso utilizzare, in luogo del modello REDDITI PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
Una domanda rilevante è quella della possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso in caso di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica (CU).
L’Agenzia delle Entrate fa presente che l’invio delle Certificazioni Uniche (CU) è fondamentale per la preparazione tempestiva delle dichiarazioni dei redditi precompilate che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti. Per tale motivo il ravvedimento operoso - che permette di correggere errori tributari con sanzioni ridotte - non è sempre compatibile con il ritardo nell'invio delle CU.
Recentemente, però, ci sono state modifiche significative in merito alle sanzioni per l'invio tardivo o errato delle CU, come dettagliato di seguito:
Dunque, successivamente alla pubblicazione della circolare n. 6/E del 2015, il legislatore ha cambiato orientamento ammettendo l’invio della CU oltre il termine di legge: la tardività viene sanzionata. Pertanto quanto detto nella circolare n. 6/E/2015 deve ritenersi superato.
In sintesi, i sostituti d'imposta possono inviare CU ritardate o corrette dopo la scadenza e beneficiare di una riduzione delle sanzioni applicabili.
La circolare 12/E/2024 si occupa anche dell’apposizione del visto di conformità nell’ambito dei modelli 730/2024 in presenza del quadro W.
Con riferimento alla compilazione del Quadro W nel caso di cripto-attività detenute dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, si precisa che è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.
Per comprendere come viene determinata la base imponibile per il calcolo delle imposte sono forniti i seguenti i punti chiave.
Viene chiesto quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato qualora nel Quadro L del modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
L’Agenzia risponde che nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024 va indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3). Tale importo è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24.
Inoltre, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno, va controllata e conservata la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno.
Ai sensi del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (decreto Aiuti-quater), sugli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 spetta la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese Superbonus sostenute entro il 31 dicembre 2023, purchè:
Al riguardo si specifica che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulle predette spese, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al fine di attestare:
Un quesito posto è diretto a conoscere se possono essere cumulati sullo stesso immobile:
La risposta contenuta nella circolare n. 12/E/2024 è negativa.
La detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica non può sussistere, in riferimento al medesimo immobile, con il beneficio fiscale “prima casa under 36”: infatti, quest’ultima agevolazione prevede un rimborso integrale pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.
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