Modello 730/2024 e visto di conformità. Risposte delle Entrate

Pubblicato il 03 giugno 2024

Utilizzando lo schema della domanda-risposta, in base all’argomento, le Entrate rispondono ai quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF) in materia di visto conformità in merito al modello di dichiarazione dei redditi semplificato - modello 730/2024 - e la compilazione del Quadro W per i redditi di fonte estera.

Ma all’interno del documento, la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, anche altre tematiche come: la documentazione delle spese del Superbonus al 90%, le detrazioni per la prima casa under 36, il ravvedimento operoso.

Vediamo alcune precisazioni fornite nella circolare 12/E/2024.

Modello 730/2024: utilizzo esteso per soggetti senza partita Iva

A seguito dell’articolo 2, comma 1, del decreto Adempimenti – decreto legislativo n. 1/2024 – i modelli 730/2024 sono fruibili anche da parte dei soggetti privi di partita IVA, titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, nella modalità “senza sostituto d’imposta”, relativamente alle tipologie reddituali indicate.

Infatti, ipotizzando che un contribuente debba dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (terreni e fabbricati), l’Agenzia delle Entrate informa che è ammesso utilizzare, in luogo del modello REDDITI PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Ravvedimento operoso per invio tardivo delle Certificazioni Uniche

Una domanda rilevante è quella della possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso in caso di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica (CU).

L’Agenzia delle Entrate fa presente che l’invio delle Certificazioni Uniche (CU) è fondamentale per la preparazione tempestiva delle dichiarazioni dei redditi precompilate che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti. Per tale motivo il ravvedimento operoso - che permette di correggere errori tributari con sanzioni ridotte - non è sempre compatibile con il ritardo nell'invio delle CU.

Recentemente, però, ci sono state modifiche significative in merito alle sanzioni per l'invio tardivo o errato delle CU, come dettagliato di seguito:

Dunque, successivamente alla pubblicazione della circolare n. 6/E del 2015, il legislatore ha cambiato orientamento ammettendo l’invio della CU oltre il termine di legge: la tardività viene sanzionata. Pertanto quanto detto nella circolare n. 6/E/2015 deve ritenersi superato.

E’, quindi, possibile applicare il ravvedimento operoso anche quando l'invio delle CU avviene fuori dai termini ordinari.

In sintesi, i sostituti d'imposta possono inviare CU ritardate o corrette dopo la scadenza e beneficiare di una riduzione delle sanzioni applicabili.

Visto di conformità e quadro W

La circolare 12/E/2024 si occupa anche dell’apposizione del visto di conformità nell’ambito dei modelli 730/2024 in presenza del quadro W.

Con riferimento alla compilazione del Quadro W nel caso di cripto-attività detenute dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, si precisa che è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

Altra domanda posta ha riguardato l’individuazione del valore delle cripto-attività assoggettate a imposta sostitutiva.

Per comprendere come viene determinata la base imponibile per il calcolo delle imposte sono forniti i seguenti i punti chiave.

  1. Il valore delle cripto-attività da considerare ai fini fiscali è quello registrato al 31 dicembre di ogni anno. Questo valore dovrebbe essere prelevato dalla piattaforma exchange su cui le cripto-attività sono state acquistate.
  2. Se il valore non può essere ottenuto dalla piattaforma originale di acquisto al termine dell'anno, si può ricorrere ad altre piattaforme dove le stesse cripto-attività sono scambiate, o a siti specializzati che tracciano i valori di mercato. In assenza di tali valutazioni, il valore di riferimento diventa il costo di acquisto delle cripto-attività.
  3. Il Caf o il professionista abilitato che predispone il 730 non deve apporre il visto di conformità in relazione a tale valore, in quanto il controllo continua ad essere eseguito unicamente in capo al contribuente.
  4. Non è permesso usare dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare questi valori.

Dati relativi alla rivalutazione dei terreni: visto di conformità

Viene chiesto quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato qualora nel Quadro L del modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

L’Agenzia risponde che nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024 va indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3). Tale importo è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24.

Inoltre, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno, va controllata e conservata la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno.

Documentazione spese Superbonus al 90%

Ai sensi del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (decreto Aiuti-quater), sugli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 spetta la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese Superbonus sostenute entro il 31 dicembre 2023, purchè:

Al riguardo si specifica che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulle predette spese, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al fine di attestare:

Acquisito di abitazioni ad alta efficienza energetica e prima casa under 36

Un quesito posto è diretto a conoscere se possono essere cumulati sullo stesso immobile:

La risposta contenuta nella circolare n. 12/E/2024 è negativa.

La detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica non può sussistere, in riferimento al medesimo immobile, con il beneficio fiscale “prima casa under 36”: infatti, quest’ultima agevolazione prevede un rimborso integrale pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

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