È arrivata nella serata del 26 giugno 2023, la terza corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate con gli ulteriori chiarimenti per la corretta compilazione delle voci del Modello 730/2023.
E’ la terza raccolta dei principali documenti normativi e di prassi relativi, questa volta, alle detrazioni edilizie.
Il documento n. 17/E/2023 è, infatti, il seguito delle precedenti due circolari - nn. 14/E e 15/E dello scorso 19 giugno - con cui erano state già fornite indicazioni operative per la compilazione della dichiarazione dei Redditi 2023 e che sempre erano state il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta nazionale dei Caf.
Per un approfondimento sulle circolari precedenti si rimanda al post: Dichiarazione redditi 2023, indicazioni ai Caf su deduzioni, detrazioni e visto di conformità.
La circolare n. 17 del 26 giugno costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus:
Anche questa volta, l’Agenzia ha utilizzato lo schema dell’esposizione argomentativa per paragrafi, che segue l’ordine dei quadri relativi al Modello 730/2023 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.
Le precisazioni fornite si rivolgono principalmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il Modello 730/2023; tuttavia, vengono richiamati anche altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello.
Nello specifico, nel documento di prassi si riassumono le principali novità normative e interpretative che nel 2022 hanno riguardato:
Un capitolo importante della circolare è quello dedicato al bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, che entra nella dichiarazione del 2023 con riferimento alle spese sostenute a partire dal mese di gennaio 2022.
Si tratta di una detrazione IRPEF/IRES del 75%, di cui all’articolo 119-ter del DL n. 34/2020 riconosciuta per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
NOTA BENE: La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50 per cento – per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed al Superbonus e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi “trainanti”.
La detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi. In caso di non utilizzo della detrazione (in tutto o in parte):
non si trasferisce in caso di decesso del contribuente, che ha sostenuto le relative spese,
non si trasferisce in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso, il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.
I beneficiari dell’agevolazione sono:
Indicazioni importanti vengono rese con riguardo ai massimali sui quali calcolare la detrazione massima del 75% delle spese sostenute, che è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Inoltre, la circolare fa esplicito riferimenti ai condomini, cosa che invece non aveva fatto la precedente Legge di bilancio 2022, lasciando aperti molti dubbi.
Nel documento di prassi agenziale, si legge che la detrazione del 75% è riconosciuta su un ammontare complessivo non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Quindi, anche gli appartamenti in condominio potranno accedere al bonus per la rimozione di barriere architettoniche al 75% su un massimale di spesa di 50mila euro.
Si legge, infatti, che “qualora l’intervento riguardi un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede”.
Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale e ad attività produttive, la detrazione spetta nella misura del 65% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Le procedure di autorizzazione devono essere state avviate a decorrere dal 4 agosto 2013.
La detrazione spetta non solo alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, ma anche agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa.
NOTA BENE: Per i soggetti destinatari del Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l’aliquota di detrazione è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione previste dalla disciplina “ordinaria” del sisma bonus, che invece resta valida in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus.
Ricorda la circolare n. 17/E che, nei casi esclusi dal Superbonus, la detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Se dagli interventi antisismici deriva la diminuzione di una o due classi di rischio, la detrazione spetta nella maggiore misura rispettivamente del 70 o dell’80% delle spese sostenute.
E’ necessario, poi, che il progettista dell’intervento strutturale asseveri la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
ATTENZIONE: Un’asseverazione tardiva non consente l’accesso al Sisma bonus.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio; pertanto, chi intende avvalersi della detrazione del 70 (o dell'80) per cento dovrà necessariamente avvalersi della detrazione in 5 rate.
La Legge di bilancio 2018 ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).
NOTA BENE: La Legge di bilancio 2022 ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute fino al 2024.
La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali: dunque, spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale: quindi, la detrazione massima è di euro 1.800 (36% di euro 5.000) per immobile.
NOTA BENE: Tale limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento; al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Se gli interventi di “sistemazione a verde” e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
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