Tra i rinvii contenuti nel Decreto Milleproroghe (DL n. 183/2020), è ricompresa anche la proroga, fino al 30 giugno 2021, della sospensione dell’esecuzione degli sfratti e delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa.
La misura relativa agli sfratti – disposta all’art. 13, comma 13 – riguarda, specificamente:
A seguire, come detto, è anche sancito lo slittamento, sempre fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (art. 13, comma 14 del nuovo DL 183/2020).
E’ quindi esteso, di ulteriori sei mesi, il periodo di sospensione delle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore, attraverso un nuovo slittamento del termine previsto in forza dell’art. 54-ter, comma 1, del DL n. 18/2020 (già prorogato dal Dl Ristori).
Ulteriori novità in tema di esecuzioni sono contenute anche nella nuova Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) e riguardano le procedure esecutive su immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata.
E’ il comma 376 dell’art. 1 della Legge a sancire la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche: la nullità è disposta nei casi in cui il creditore procedente non ne abbia dato previa formale comunicazione, tramite PEC, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente.
Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.
Sempre nella Legge di Bilancio, è inoltre disposta l’estensione, fino al 31 gennaio 2021, della sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.
La previsione è contenuta nell’art. 1, comma 207 della Legge n. 178/2020, e sancisce anche che i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo siano cancellati d'ufficio.
Tale misura segue le norme introdotte dal DL Liquidità n. 23/2020 (art. 11) recanti la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi ai vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data (9 aprile 2020). Disposizione, questa, riformulata dall’art. 76 del Dl Agosto (n. 104/2020).
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