L’iter di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (DL n. 215/2023) sta facendo emergere alcune novità significative, frutto degli emendamenti dei relatori al testo del provvedimento attualmente in Commissione bilancio della Camera dei deputati.
Le correzioni più importanti, in attesa di approvazione, sono quelle relative:
Vediamo alcune delle novità più importanti che entreranno nella legge di conversione del decreto legge Milleproroghe.
Gli emendamenti al decreto Milleproroghe, in relazione al ravvedimento operoso speciale introdotto dalla Legge di bilancio 2023, prevedono le seguenti novità:
Con la riapertura dei termini del ravvedimento speciale, di fatto, viene riproposta la possibilità di far emergere il reddito non dichiarato con lo sconto sulle sanzioni, che si riducono ad 1/18esimo
Il ravvedimento operoso speciale previsto dalla legge di Bilancio per il 2023 consentiva alle violazioni tributarie commesse entro il 31 dicembre 2021 di mettersi in regola, pagando imposta e interessi e riducendo solo ad un diciottesimo del minimo edittale le sanzioni.
Ora, con il correttivo presentato in sede di conversione del Dl n. 215/2023 si vuole estendere di un anno il periodo coperto dalla sanatoria, che riguarderà quindi anche le violazioni risalenti al 2022.
Saranno, dunque, coperte tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, a patto che sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, e le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni.
NOTA BENE: La condizione è che siano state presentate le dichiarazioni dello scorso anno (Modello Redditi 2022), e che si aderisca entro la fine di marzo.
Aderire significa inviare i dati corretti ed effettuare il pagamento dell’imposta e delle sanzioni alleggerite, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024, oppure in quattro rate tutte comunque concentrate quest’anno (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre).
Un correttivo al Dl Milleproroghe prevede la possibilità di far slittare la scadenza di pagamento delle prime tre rate della rottamazione-quater già scadute il 18 dicembre e di quella in scadenza a fine febbraio.
Come si legge nella relazione tecnica presentata dai relatori le prime tre rate della rottamazione quater, quelle di ottobre e novembre 2023 scadute lo scorso 18 dicembre, e la prossima prevista per il 28 febbraio 2024, potranno essere pagate mantenendo i benefici della definizione agevolata entro il 15 marzo 2024.
NOTA BENE: A tale nuova scadenza si applicherà il termine di tolleranza di cinque giorni: pertanto, i versamenti delle 3 rate saranno considerati validi se effettuati entro il 20 marzo 2024.
Di fatto, l’emendamento opera una rimessione in termini dei contribuenti che non hanno versato le prime due rate ormai scadute ed una proroga invece di quella di fine febbraio.
Analoga previsione è stata disposta anche a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche, colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
Il differimento al 15 marzo 2024 interessa anche le prime due rate della definizione agevolata (scadenti il 31 gennaio e 28 febbraio 2024) da parte dei soggetti residenti nei comuni suddetti.
Entrambi i pagamenti sono ritenuti validi se effettuati entro il 15 marzo 2024 con possibilità di applicazione del lieve ritardo di 5 giorni.
Uno specifico emendamento presentato dai relatori vuole mantenere in vita un pacchetto di agevolazioni per gli under 36 per l’acquisto della prima casa; agevolazioni scadute al 31 dicembre 2023 e non rinnovate dalla legge di Bilancio 2024.
Le agevolazioni erano state introdotte dal decreto Sostegni-bis per gli under 36 che abbiano un Isee non superiore a 40mila euro.
Al momento dell’acquisto della prima casa si poteva beneficiare:
Il tutto però è scaduto a fine 2023 con non poche incertezze per coloro che hanno sottoscritto i contratti nelle ultime settimane dell’anno.
Per dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte di under 36 con un Isee non superiore a 40mila euro, è stato firmato un correttivo che prevede che le suddette agevolazioni possono continuarsi ad applicare anche nei casi in cui entro il termine del 31 dicembre 2023 «sia stato sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione».
Una salvaguardia è prevista anche per coloro che hanno già stipulato il rogito tra gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe. Questi soggetti, avendo un preliminare sottoscritto prima della fine del 2023, avrebbero diritto alle agevolazioni.
Tra le altre novità dei correttivi al decreto Milleproroghe sono da segnalare le seguenti:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".