A completamento del quadro normativo già delineato con il Dlgs n. 100/2020 e con il Decreto Mef 17 novembre 2020, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato, in data 26 novembre 2020, un provvedimento con le istruzioni operative per gli intermediari e i contribuenti tenuti alla comunicazione dei «meccanismi transfrontalieri» con obbligo di notifica in attuazione della direttiva n. (Ue) 2018/822 (Dac6).
Si ricorda brevemente che:
la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per quanto riguarda i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica;
con decreto Mef del 17 novembre 2020 sono state stabilite le regole tecniche per l’applicazione della disciplina;
gli articoli 7 e 8 del Dlgs n. 100/2020 rinviano ad un provvedimento delle Entrate per la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri, nonché per la definizione dei termini e delle modalità per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020;
l’articolo 9 del suddetto Dlgs, inoltre, rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia per l’individuazione delle modalità procedurali per la trasmissione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri da parte di intermediari e contribuenti.
Con il provvedimento del 26 novembre 2020, quindi, vengono fissati i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette ad obbligo di notifica e le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate alle Autorità competenti degli altri Stati Ue
Specifica il provvedimento agenziale che sono tenuti agli obblighi di comunicazione gli intermediari e i contribuenti individuati dall’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del Dlgs n. 100 del 30 luglio 2020, fatti salvi i casi di esonero previsti dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto legislativo.
I suddetti soggetti sono tenuti a comunicare all’Agenzia i cosiddetti “meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica”, ovvero schemi, accordi o progetti, riguardanti l'Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali.
Le comunicazioni devono recare, tra l’altro, le seguenti informazioni:
il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione;
l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la comunicazione;
il codice fiscale italiano, ove presente, delle persone o entità cui si riferiscono le informazioni;
il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero che sia già stato oggetto di una prima comunicazione all’Agenzia delle entrate o all’Autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea e in relazione al quale venga effettuata una comunicazione successiva.
Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.
La comunicazione va effettuata, anche tramite incaricati, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.
La comunicazione relativa ai meccanismi transfrontalieri riferiti al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 deve essere effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021.
Infine, specifica il provvedimento, le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 28 febbraio 2021.
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