Non è penalmente responsabile ex art. 567 c.p., per aver prodotto false certificazioni, colei che si registra in Italia quale madre di due gemelli, di fatto nati a seguito di fecondazione eterologa e gravidanza con maternità surrogata in Ucraina.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, respingendo il ricorso del Procuratore avverso l’assoluzione della coppia.
Nell'ipotesi sottoposta al vaglio del Collegio, difatti, i certificati di nascita dei gemelli stilati in Ucraina – che gli imputati hanno poi consegnato all’autorità consolare per la successiva trascrizione nei registri di stato covile – non integrano una falsa certificazione o attestazione, in quanto risultano legittimamente formati secondo la legge del Paese di nascita dei bambini.
Si è in effetti rilevato come l’Ucraina ammetta la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga per il 50% ai genitori committenti; situazione che per l’appunto ricorre nel caso di specie, ove il marito della donna è effettivamente il padre del bambino.
Non sussiste dunque il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, essendo plausibile che gli imputati abbiano agito in buona fede, ritenendo di essere legittimati ad avviare le procedure di trascrizione in Italia dei certificati di nascita, sui quali essi figuravano entrambi quali “genitori” dei due neonati.
Ma non sussiste nemmeno l’elemento oggettivo del reato contestato, posto che, se la norma incriminatrice era una tempo volta a tutelare il diritto del minore a vedersi riconosciuta un discendenza secondo natura (cioè basata sul rapporto di procreazione), con l’evolversi del tempo sono mutati i presupposti, non essendo più il concetto di filiazione necessariamente legato ad una relazione biologica, ma sempre più considerato quale legame giuridico.
Nell'attuale quadro legislativo, in altre parole – conclude la Corte con sentenza n. 48696 del 17 novembre 2016 – la nozione di discendenza non è più intesa soltanto riguardo ad un fatto genetico, ma assume una connotazione giuridico – sociale, dal momento che, oltre al legame biologico genitore – figlio, viene conferita pari dignità ad un legame di genitorialità in assenza di relazione genetica, conseguente, come nel caso de quo, al ricorso a tecniche di fecondazione artificiale.
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