L’INPS, con circolare n. 42 del 26 febbraio 2016, ha fornito – a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015 - istruzioni in materia di:
Ricorda l’Istituto che il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità, prevede che i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione Separata abbiano diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.
Il congedo parentale, invece, continua ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità.
L’automaticità delle prestazioni è solo in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” che non sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva che è in capo al committente/associante.
La norma non trova, invece, applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa.
Con particolare riferimento all’anno 2015, la circolare n. 42/2016, precisa che:
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