Mantenimento del cognome dell'ex marito come ipotesi straordinaria

Pubblicato il 23 agosto 2014 L'ordinamento familiare è ispirato al principio della coincidenza fra denominazione personale e status.

In tale contesto, la possibilità di consentire, con effetti di carattere giuridico-formale, la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerare un'ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale.

In ogni caso, non può escludersi che l'uso del cognome possa costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsenta e che intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale, un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile, come legame familiare attuale, anche nei rapporti sociali e in quelli rilevanti giuridicamente.

E' quanto riconosciuto dalla Sesta sezione civile della Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 18141 del 22 agosto 2014 con cui, in considerazione dell'assenza di pronunce in materia e per la peculiarità della controversia, ha rinviato alla Prima sezione civile la vicenda di una donna che aveva chiesto di essere autorizzata a conservare il cognome dell'ex marito, molto famoso.
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