Approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 30 dicembre 2021, senza modifiche rispetto alla versione passata in Senato, la Legge di bilancio per il 2022 – Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – pubblicata nel supplemento n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 2021.
La Manovra dal valore di 32 miliardi di euro interviene su vari ambiti, con numerose misure fiscali a sostegno di famiglie e imprese. Tra le principali, quelle volte alla: riduzione del carico fiscale, alla riduzione dell’Iva di alcuni prodotti e delle bollette elettriche, alla soppressione dell’Irap per professionisti e ditte individuali, fino agli aiuti per la transizione con il rifinanziamento della "Nuova Sabatini", con 900 milioni di euro fino al 2026, e al nuovo differimento della Plastic tax e Sugar tax.
Ricco anche il capitolo dei bonus che sono rientrati nel testo della Legge di bilancio 2022, con alcune riconferme, ma anche tante novità.
Nella lista degli incentivi per il 2022 contenuti nella Manovra, da ricordare: il bonus idrico, il bonus tv, il bonus mobili, il bonus facciate, il bonus verde, il bonus diciottenni e il bonus affitti.
Tra gli addii, invece, da segnalare il venir meno del bonus vacanze, terme e auto e i vari inventivi legati alle nascite, che saranno sostituiti, a partire da marzo 2022, dall’assegno unico per i figli.
L’attesa più grande era per il Superbonus al 110% che è stato prorogato per tutti fino alla fine del 2022. Tutti i proprietari delle case unifamiliari, a prescindere dal reddito, potranno usufruirne fino al 31 dicembre del prossimo anno ad un’unica condizione: effettuare il 30% dei lavori entro il 30 giugno.
Per quanto riguarda, invece, i condomini, i proprietari di edifici composti da due a quattro unità immobiliari e gli enti del terzo settore, questi potranno avvalersi dell’agevolazione fino al 2025, ma con percentuali decrescenti di detrazione: confermato il 110% fino al 31 dicembre 2023, per scendere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Via libera dalla legge n. 234/2021 alla nuova detrazione Irpef e Ires del 75% per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, con una probabile limitazione per gli edifici costituiti da un’unica unità immobiliare non unifamiliare.
Viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare e da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, del 75% su un ammontare complessivo di spesa agevolata non superiore a:
50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (nuovo articolo 119-ter del Dl 34/20).
Questa nuova detrazione del 75% è riconosciuta anche sugli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, oltre che in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per effetto della nuova Manovra finanziaria, il bonus facciate al 90% finisce il 31 dicembre 2021.
L’incentivo che permetteva la realizzazione di operazione di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro sulle pareti esterne di un edificio condominiale o unifamiliare, godendo di un finanziamento pubblico per il 90% dei costi e senza limiti di spesa è stato, infatti, modificato.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 l’agevolazione riduce i suoi finanziamenti al pubblico del 30%, fissando la detrazione al 60%.
Il bonus finalizzato alla ricostruzione post sisma 2016, disciplinato all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 vede aggiungersi il nuovo comma 8-ter. Pertanto, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
La proroga interessa sia i condomini che le unifamiliari, ed è molto importante per consentire il proseguimento della ricostruzione.
L’articolo 1, comma 72, della nuova Legge di bilancio, inoltre, prevede che il massimale per le compensazioni “orizzontali” dei crediti fiscali e contributivi si consolidi a due milioni di euro a partire già dal 1° gennaio 2022, lasciando però invariate le regole sulla preventiva presentazione della dichiarazione corredata del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti dichiarativi superiori ai cinquemila euro.
Il visto di conformità resta obbligatorio per tutti i contribuenti esonerati dagli Isa che intendono utilizzare in compensazione crediti fiscali di importo superiore a 5mila euro.
Ciò vuol dire che le nuove ipotesi di esclusione previste a causa della pandemia da Covid-19 non si applicano per i contribuenti esclusi dagli Isa.
Tale principio si applica anche con riferimento alla dichiarazione Iva 2022 (periodo d’imposta 2021) in scadenza nei prossimi mesi, per la quale vale il posizionamento Isa ottenuto nel modello Redditi 2021 per il periodo d’imposta 2020.
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