Mancato controllo su attività sociale. Responsabilità penale dei sindaci

Pubblicato il 05 gennaio 2021

Confermata la condanna penale impartita nei confronti di tre componenti del collegio sindacale di una srl dichiarata fallita.

La responsabilità penale dei sindaci era stata ravvisata a titolo di concorso omissivo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, secondo il disposto di cui all'articolo 40 comma 2 Codice Penale, ossia sotto il profilo della violazione del dovere giuridico di controllo che ineriva la loro funzione.

Questo, in relazione ad un’operazione di conferimento di alcuni complessi immobiliari della fallita ad altra società, che aveva avuto luogo allorché i tre imputati rivestivano simultaneamente il ruolo di revisori contabili della prima e anche quello di componenti del collegio sindacale di altre società del medesimo gruppo.

Era stato ritenuto che il controllo a cui gli imputati erano tenuti non fosse circoscritto all'operato degli amministratori ma che si dovesse estendere a tutta l'attività sociale, dovendo tutelare non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali; vi era inoltre rimpreso anche l'obbligo di segnalare tempestivamente tutte le situazioni suscettibili di mettere a repentaglio la prosecuzione dell'attività di impresa e l'assicurazione della garanzia dei creditori.

Nel testo della sentenza n. 156 del 5 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha respinto i motivi di impugnazione promossi dai tre sindaci, ricordando quanto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità della responsabilità dei sindaci ex articolo 2407 comma 2 del codice civile per i fatti o le omissioni degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

In detto contesto, la Corte ha inoltre precisato che le disposizioni del codice civile che disciplinano la funzione dei sindaci di una società non hanno natura di norma extrapenale poiché le stesse delineano il riquadro di poteri e doveri che a certe condizioni concorrono a delinearne la responsabilità penale.

In tali ipotesi, non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tali doveri ma è sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano un alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità così da non assolvere l'incarico con diligenza correttezza e buona fede eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al tribunale per consentire di provvedere ai sensi dell'articolo 2409 codice civile.

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