Con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nega il godimento delle agevolazioni contributive ai datori di lavoro che non abbiano versato la contribuzione dovuta ai fondi di previdenza complementare e che abbiano ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia, in applicazione dell'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Altresì, in ragione del rapporto giuridico meramente previdenziale, è preclusa agli ispettori la diffida accertativa ex art. 12, Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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