Foto scattate senza autorizzazione e stampa di un considerevole numero di pagine in assenza di spiegazioni al datore di lavoro: condotta punibile con sanzione conservativa, licenziamento disciplinare illegittimo.
Ribaditi, dalla Corte di cassazione, i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di licenziamento illegittimo e tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della Legge n. 300/1970.
Con ordinanza n. 20698 del 25 luglio 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è occupata della vicenda di una lavoratrice alla quale era stato irrogato il licenziamento disciplinare da parte della Fondazione musicale dove lavorava.
Alla dipendente era stato contestato di aver effettuato riprese fotografiche del posto di lavoro senza autorizzazione datoriale e di aver stampato un considerevole numero di pagine in spregio al buon utilizzo delle risorse aziendali senza fornire alcuna spiegazione al riguardo.
La Corte d'appello aveva ritenuto che la condotta contestata integrasse un’ipotesi di violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1° e 2° comma, del CCNL Terziario, quale contratto applicabile.
Con tale comportamento la lavoratrice non aveva adempiuto all’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio e di conservare diligentemente i materiali aziendali.
I giudici di secondo grado, confermando la decisione già assunta in primo grado, avevano escluso che la condotta contestata fosse caratterizzata da una gravità tale da giustificarne il licenziamento, ai sensi dell’art. 225 del CCNL.
La sanzione del recesso, pertanto, risultava sproporzionata.
Dal punto di vista della tutela applicabile, la Corte d'appello aveva determinato la misura della indennità risarcitoria onnicomprensiva elevandola dai dodici mesi riconosciuti dal Tribunale a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La lavoratrice si era rivolta alla Corte di cassazione avanzando motivi volti ad ottenere una maggiore tutela rispetto a quella riconosciuta dai giudici del merito.
Tra le doglianze, aveva denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 5 L. 300/70 e dell’art. 225 del CCNL Terziario.
La statuizione della Corte d’Appello era censurata laddove aveva statuito che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione la tutela di cui all’art. 18, comma 5 L. 300/70 in luogo di quella di cui al comma 4 del medesimo articolo.
La ricorrente, ossia, si doleva che i giudici di merito avessero ritenuto di non poter sussumere la fattispecie concreta nell’ambito delle fattispecie, delineate dal CCNL di riferimento con clausola generale, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione conservativa, con conseguente possibilità di applicare la tutela reintegratoria.
Il motivo è stato giudicato fondato dalla Corte di legittimità.
Per gli Ermellini, la sentenza impugnata non risultava conforme all'ormai consolidato orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 12365/2019, per come precisato nella sentenza n. 11665/2022 e ribadito anche nelle decisioni n. 20780/2022 e n. 13065/2022.
Licenziamento illegittimo, sanzione conservativa anche con clausola elastica
Ai sensi del richiamato orientamento:
“in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”.
In altri termini, è possibile, per il giudice, ricondurre la condotta addebitata al lavoratore, ed in concreto accertata giudizialmente, nella previsione del CCNL che punisce l'illecito con sanzione conservativa anche nei casi in cui tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche, con conseguente applicazione della reintegra.
CCNL Terziario
In tale contesto, è stato rammentato che la sentenza di Cassazione n. 13744/2022 ha ricostruito proprio il quadro dei provvedimenti disciplinari stabilito dal CCNL del terziario, sancendo che il comportamento non grave di un lavoratore “ben può essere sussunto nell’ipotesi, prevista dall’art. 220, secondo comma del CCNL"..."espressa con norma elastica, sanzionata in via conservativa con la multa, nei limiti di attuazione del principio di proporzionalità già eseguito dalle parti sociali attraverso detta previsione".
Ebbene, anche nel caso in esame, la Corte territoriale aveva già accertato che la condotta contestata integrasse un’ipotesi di violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1° e 2° comma, del CCNL, sebbene non “caratterizzata da una gravità tale da giustificarne il licenziamento”.
Di conseguenza, la condotta andava sussunta tra quelle “punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”, con conseguente operatività della tutela stabilita dal comma 4 dell’art. 18.
La sentenza impugnata, in definitiva, è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito che, nel procedere con un nuovo esame, sarà tanuto ad uniformarsi ai principi sopra richiamati.
Sintesi del Caso | Una lavoratrice è stata licenziata per aver effettuato riprese fotografiche senza autorizzazione e stampato un numero considerevole di pagine senza fornire spiegazioni. |
Questione Dibattuta | La legittimità del licenziamento disciplinare per tali condotte e l'individuazione della tutela eventualmente applicabile. |
Soluzione della Corte di Cassazione | Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo. La Corte ha stabilito che la condotta andava punita con una sanzione conservativa, confermando l'applicabilità del comma 4 dell’art. 18. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo esame. |
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