Niente particolare tenuità del fatto, per la madre che non consegni la figlia al padre nelle date stabilite con provvedimento del Tribunale.
A precisarlo la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, respingendo il ricorso di una donna condannata ex art. 388 c.p. in quanto, omettendo di affidare la figlia all'ex marito nei giorni e negli orari prescritti nell'ordinanza del Presidente del Tribunale, eludeva ripetutamente l’esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale.
La Suprema Corte conferma in proposito quanto già dedotto dai giudici distrettuali, circa l’infondatezza della tesi difensiva, secondo la quale il padre si sarebbe presentato del tutto saltuariamente per esercitare il proprio diritto di visita. Confermata altresì la sussistenza del dolo, connesso ad una sorta di ritorsione dell’imputata al mancato pagamento di quanto dovuto dall'ex marito.
Appare infine – conclude la Corte con sentenza n. 42012 del 5 ottobre 2016 – esaurientemente motivata anche la non ricorrenza, nella specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., secondo i parametri dalla stessa norma richiamati.
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