L'onere della prova grava sul destinatario della prestazione contestata
Pubblicato il 05 agosto 2010
Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 18046 del 2010, si sono pronunciate su una vicenda che aveva visto un pensionato opporsi alla richiesta avanzatagli dall'Inps e volta alla restituzione di una somma che gli era stata corrisposta come integrazione al minimo di pensione di invalidità ordinaria.
In particolare, i giudici di legittimità hanno cassato la decisione con cui la Corte di appello di Roma aveva ritenuto infondata la pretesa dell'Inps sull'assunto che quest'ultima non aveva dimostrato la sussistenza dell'indebito e dei fatti che lo avevano determinato. Per le Sezioni unite, infatti, l'onere della prova, in caso di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di restituzione di quanto percepito, deve ritenersi posto a carico del destinatario della prestazione stessa.