Novità per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, in relazione alla trasmissione dei i dati relativi ai contratti di locazione breve, arrivano dal provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 17 marzo 2022, che modifica il precedente del 12 luglio 2017.
Il nuovo documento di prassi n. 86984/2022 prevede che la comunicazione prescritta dal Provvedimento del 2017 venga integrata con informazioni ulteriori, relative all’anno di riferimento della locazione e ai dati catastali dell’immobile oggetto di locazione.
Il Provvedimento direttoriale ha integrato il contenuto della comunicazione con le suddette informazioni al fine di meglio individuare gli elementi del contratto di locazione breve, con riguardo al periodo durante il quale l’immobile risulta locato ed alla identificazione dell’immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore.
Il contratto di locazione breve è stato regolato dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 50/2017, che lo ha identificato come:
un contratto di durata non superiore a 30 giorni, relativo a immobili a uso abitativo, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, anche se include la fornitura di biancheria e la pulizia della casa.
Ad esso sono, inoltre, equiparati i contratti di sublocazione e di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso, sempreché siano stipulati da persone fisiche, direttamente o tramite intermediari immobiliari.
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve e dai contratti assimilati si può applicare la cedolare secca, in presenza delle condizioni e a seguito di apposita opzione espressa dal locatore.
In particolare, i soggetti che operano, in qualità di sostituti d’imposta, la ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi assolvono tale obbligo tramite la Certificazione unica.
Oltre all’obbligo di ritenuta, l’articolo 4 del DL 50/2017 prevede specifici obblighi in capo agli “intermediari” che risultino coinvolti nella locazione breve o nei contratti assimilati.
In particolare, le agenzie immobiliari e i gestori dei portali telematici che si occupano di mettere in contatto chi cerca un’abitazione per un periodo limitato e chi ha una casa da affittare con le stesse modalità, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati con il loro intervento.
Il contenuto dell’obbligo di comunicazione in capo agli intermediari era stato inizialmente disciplinato dal provvedimento dell’Agenzia n. 132395 del 2017.
Le indicazioni del suddetto provvedimento sono state integrate con quelle del provvedimento agenziale del 17 marzo 2022.
Pertanto, ora, è specificato che: sono obbligati alla comunicazione dei dati i soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per il tramite dei quali vengono conclusi contratti di locazione breve.
Tali soggetti comunicano, attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti dati:
il nome, il cognome e il codice fiscale del locatore;
la durata del contratto;
l’indirizzo dell’immobile locato;
l’importo del corrispettivo lordo;
l’anno di riferimento;
i dati catastali dell’immobile locato.
La novità, rispetto al passato, è rappresentata dall’”anno di riferimento” e dai “dati catastali dell’immobile locato”.
Come si legge nelle motivazioni del nuovo provvedimento, i dati catastali risultano funzionali a identificare puntualmente, in base alle risultanze del catasto edilizio urbano, l’immobile oggetto di locazione breve e i relativi intestatari catastali.
La loro indicazione prevista, per il momento, come facoltativa; sarà obbligatoria “a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all’anno 2023”.
Infine, rende noto l’Agenzia delle Entrate che per effetto delle suddette integrazioni, con il provvedimento sono state approvate anche le nuove specifiche tecniche, operative dalle comunicazioni relative al 2021.
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