Quale applicazione trova il regime di esenzione da Iva con diritto alla detrazione, ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453, L. n. 178/2020, per servizi connessi a tamponi e vaccini contro il COVID?
Ulteriore chiarimento arriva dalla risposta n. 81 del 9 febbraio 2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Il fatto è costituito da una società che ha locato ad una Fondazione una serie di tendostrutture per ambulatori completi adibiti in parte all'effettuazione di tamponi ed in parte alla somministrazione di vaccini in modalità "drive in", compresi di servizi accessori per la gestione anti Covid-19.
Si fa presente che la legge di bilancio 2021, ai commi 452 e 453, stabilisce un regime, fino al 31 dicembre 2022, di esenzione da Iva con diritto alla detrazione per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il COVID-19 nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali cessioni.
Tutto ciò è in linea, osserva l’Agenzia delle Entrate, con le disposizioni dell’Unione europea (direttiva Ue 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, che ha modificato la direttiva Iva 2006/112/Ce), per accelerare lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro il virus per contribuire a proteggere le persone nell'Unione.
Dunque, le modifiche alla direttiva Iva dispongono che gli Stati membri possono adottare misure, come l'aliquota ridotta o l'aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 e per la fornitura di vaccini contro l’infezione Covid-19, e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.
Sono considerate, si precisa, prestazioni di servizi "strettamente connesse" (indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid quelle per le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili (con risposta n. 354/2021 il principio è stato applicato all’effettuazione di tamponi).
Quindi, il contratto di locazione tra una società ed una fondazione riguardanti tendostrutture per ambulatori completi, adibiti sia all'effettuazione di tamponi sia per la somministrazione di vaccini in modalità "drive in", rileva ai fini Iva e può beneficiare dello speciale regime transitorio illustrato (esenzione Iva senza pregiudizio del diritto alla detrazione).
Invece, non è rilevante a fini Iva la successiva messa a disposizione di questi beni da parte della fondazione all’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) in quanto avviene a titolo di comodato.
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