L'Iva sulle spese legali per la difesa dell’A.d. non è detraibile dalla società

Pubblicato il 22 febbraio 2013 La Corte di giustizia Ue nella sentenza 21 febbraio 2013, relativa alla causa C-104/12, scioglie il nodo sollevato dai giudici tedeschi circa il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte, quando non vi è la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’operazione tassata a valle.

Il caso di specie si riferisce all’attività forense di un avvocato, risultata finalizzata a tutelare direttamente gli interessi privati degli imputati, accusati di illeciti per il loro comportamento personale, senza che ciò abbia riguardato in alcun modo anche l’impresa. La vicenda si è svolta in maniera tale che le spese relative alle suddette prestazioni di servizi forensi – proprio per il loro contenuto oggettivo - non possano essere considerate sostenute ai fini delle attività imponibili dell'impresa.

Di qui, la conclusione della Corte di giustizia Ue secondo cui, non sussistendo un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l'impresa, tanto che le prestazioni dell’avvocato a difesa dell’amministratore devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle sue attività imponibili, l’Iva relativa alle suddette spese non è detraibile da parte dell’impresa stessa. Ciò anche se il reato per cui si è intervenuto in difesa dell’A.d. ha procurato un fatturato imponibile per l’impresa. La mancanza di un nesso oggettivo nega la detrazione e rende del tutto irrilevante il fatto che – secondo il diritto civile nazionale - l'impresa sia obbligata, in una fattispecie del genere, a farsi carico delle spese inerenti alla difesa penale dei suoi amministratori.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via i calcoli per l’acconto sull’imposta sulle rivalutazioni del TFR

28/11/2024

Flussi di ingresso 2025: ancora pochi giorni per la precompilazione delle domande

28/11/2024

Rivalutazione del TFR: come si calcola l’imposta sostitutiva

28/11/2024

Riforma dell'imposta sulle successioni: principali novità

28/11/2024

Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso

28/11/2024

Crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere in 6 rate. Codici tributo

28/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy