Lipe del primo trimestre 2024: istruzioni

Pubblicato il 28 maggio 2024

Anche per il 2024 i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe).

Con il provvedimento n. 125654/2024 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso un nuovo modello al fine di attenersi alla modifica della nuova soglia per il versamento minimo dell'IVA a 100 euro.

Le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti fiscali, riducendo la frequenza dei pagamenti per importi minori.

La comunicazione per il primo trimestre 2024 deve essere inviata entro il 31 maggio 2024.

Liquidazioni periodiche Iva: cosa si prevede

La comunicazione è effettuata su base trimestrale e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi Iva, siano esse mensili o trimestrali.

I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per riassumere i dati contabili delle liquidazioni periodiche, come previsto dall'art. 21-bis del decreto legge 78/2010.

Tuttavia, non tutti devono provvedere: non sono obbligati alla presentazione i soggetti che non devono effettuare liquidazioni periodiche né presentare la dichiarazione annuale IVA, a meno che non cambino le condizioni di esonero durante l'anno.

Ad esempio sono esclusi:

Invece, l'invio della Comunicazione è obbligatorio se è necessario riportare un credito dal trimestre precedente.

Il modello deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

La Comunicazione del secondo trimestre si presenta entro il 30 settembre, mentre quella del quarto trimestre può essere sostituita dalla dichiarazione annuale IVA, da presentare entro febbraio dell'anno successivo. Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, viene prorogata al primo giorno lavorativo seguente.

Il modello è costituito da:

La comunicazione trimestrale Iva va preparata utilizzando un file xml in base alle dettate specifiche tecniche. Deve contenere:

Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente utilizzando uno dei seguenti sistemi:

Un file può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Casi particolari di presentazione: contabilità separata

Qualora i contribuenti esercitino più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

NOTA BENE: Se fra queste attività ve ne sia una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA nonché della Comunicazione periodica, i dati di questa non devono entrare nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo

Comunicazione per il Gruppo Iva

Quando un ente o una società commerciale controllante effettua la liquidazione dell'IVA di gruppo, deve presentare una Comunicazione periodica specifica. Questa Comunicazione, destinata a riassumere i dati della liquidazione periodica dell'IVA per tutto il gruppo, richiede alcune particolarità nella compilazione:

La casella "Liquidazione del gruppo" deve essere selezionata nel frontespizio, omettendo la compilazione del campo relativo alla Partita IVA della controllante.

Novita Lipe 2024

Ad iniziare dalla Lipe da presentare entro il 31 maggio 2024, occorre considerare il recente aggiornamento al modello di comunicazione per le liquidazioni IVA, conforme al provvedimento n. 125654/2024, che introduce cambiamenti significativi validi dal 2024.

Tra le novità più rilevanti, emerge la revisione della soglia minima per il versamento dell'IVA periodica, dettagliata nel rigo VP7:

Quindi, se l'IVA periodica calcolata non eccede i 100 euro, il pagamento può essere posticipato e aggregato a quello del mese o trimestre successivo, permettendo un incremento proporzionale dell'IVA successivamente dovuta.

Questi adeguamenti mirano a facilitare la gestione finanziaria per i contribuenti, riducendo la frequenza dei versamenti minori.

Sul punto è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 2 maggio 2024, la quale ha analizzato le novità inserite dal Dlgs n. 1/2024 tra cui quella dell’innalzamento della soglia dell’importo minimo dell’Iva periodica dovuta che deve essere versato.

La novella normativa prevede che il versamento dell’Iva, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’Iva, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati.

In sostanza:

fino alla soglia di 100 euro il versamento periodico (mensile o trimestrale) non va eseguito, ma riportato a debito nella liquidazione successiva. Tuttavia l’adempimento va sempre effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

ATTENZIONE: Nel modello di comunicazione Lipe da presentare entro il 31 maggio 2024, il riporto al periodo successivo del debito IVA andrà inserito nel rigo VP7 dei quadri VP relativi alle liquidazioni di febbraio e marzo 2024.

Quadro VP della Comunicazione Lipe: compilazione

Vediamo come va compilato il quadro VP.

Rigo

Descrizione

VP1

Mese o trimestre di riferimento (valori da 1 a 12 per i mesi, da 1 a 4 per i trimestri)

VP2

Totale operazioni attive

VP3

Totale operazioni passive

VP4

IVA esigibile

VP5

IVA detratta

VP6

IVA dovuta o a credito (colonna 1 se positiva, colonna 2 se negativa e in valore assoluto)

VP7

Debito del periodo precedente non superiore a 25,82 euro

VP8

Credito del periodo precedente

VP9

Credito dell'anno precedente

VP10

Versamenti auto UE (ammontare complessivo dei versamenti per la prima cessione interna di autoveicoli)

VP11

Crediti d’imposta

VP12

Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13

Acconto dovuto (anche se non effettivamente versato)

VP14

IVA da versare o a credito

Sanzioni

In caso di mancata, parziale o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche, si applica una penalità amministrativa che varia da 500 a 2.000 euro, come stabilito dall'articolo 11 comma 2-ter del DLgs. 471/1997.

La sanzione può essere ridotta di metà se il contribuente corregge l'errore entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista (che per il periodo in questione è il 15 giugno 2024).

Esiste anche la possibilità di una ulteriore diminuzione della sanzione attraverso il ravvedimento operoso, delineato nell'articolo 13 del DLgs. 472/1997.

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