Sono state modificate dall’Agenzia delle Entrate alcune informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.
L’aggiornamento del modello e delle istruzioni per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, ha tenuto conto delle novità introdotte dal Decreto semplificazioni adempimenti tributari (Dlgs n. 1/2024) in materia di Iva, a partire dall’anno 2024. Il tutto è avvenuto grazie al provvedimento firmato dal Direttore Ruffini n. 125654/2024 del 14 marzo.
Adeguate alla normativa vigente anche le specifiche tecniche.
I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).
La comunicazione è effettuata su base trimestrale e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi Iva, siano esse mensili o trimestrali; la scadenza di invio è fissata all’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
SCADENZA: La prossima data di presentazione del modello è prevista per il 31 maggio 2024, con riferimento ai dati del primo trimestre dell’anno 2024.
Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
NOTA BENE: L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il modello Lipe deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
Come anticipato, il modello Lipe è stato aggiornato a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del Dlgs n. 1/2024, operative a partire dal 13 gennaio 2024.
Nello specifico, il Decreto attuativo della Riforma fiscale in materia di adempimenti tributari, con il suddetto articolo, ha modificato l’articolo 7 del Dpr 542/1999 che detta disposizioni in materia di liquidazioni e versamenti periodici dell’Imposta sul valore aggiunto per i contribuenti minori (cioè per coloro che hanno i requisiti per effettuare le liquidazioni con carenza trimestrale).
Esattamente, con riferimento alle liquidazioni Iva effettuate su base mensile è stato elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo. Analoga disposizione vale anche per le liquidazioni Iva effettuate su base trimestrale, per effetto dell’apposita opzione prevista dall’articolo 7, comma 1 lett. a) del DPR n. 542/99.
Per un approfondimento delle novità in materia di Iva per l’anno 2024 si suggerisce di leggere il post: “Saldo Iva 2023 alla cassa. Più tempo per la rateizzazione”.
Alla luce delle suddette novità, con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024, si dispone che nel modello e nelle istruzioni al modello Lipe la parola «25,82», ovunque ricorra, è sostituita da «100,00».
Inoltre, sono state apportate anche altre lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.
Nello specifico, fra le altre novità del modello e istruzioni, da segnalare:
Per quanto riguarda le specifiche tecniche:
Le novità sono già in vigore.
NOTA BENE: Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e sostituisce quello approvato con il provvedimento del 21 marzo 2018.
Per quanto non modificato dal nuovo provvedimento, restano valide le indicazioni fornite con il precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017.
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