Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve fondarsi su ragioni effettive e serie, coerenti con il provvedimento preso.
Tali ragioni devono essere comprovate o comprovabili dovendo i giudici accertarne l’effettività.
Questo è quanto ha evidenziato la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nella nota giurisprudenziale del 19 dicembre 2016 in cui è stata brevemente analizzata la sentenza della Corte di Cassazione n. 24803 del 5 dicembre 2016 relativa al controllo del giudice in ordine all’effettiva sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro in un caso di licenziamento per GMO.
I fatti riguardavano il licenziamento di un dipendente a causa della situazione sfavorevole del servizio sanitario che aveva portato alla chiusura del reparto di fisiokinesiterapia nonché della notevole riduzione dei ricavi aziendali e la conseguente necessità di espletare un nuovo assetto organizzativo per una più economica gestione dell’impresa.
Tuttavia, sottolinea la nota giurisprudenziale della Fondazione, è emerso che la chiusura del reparto cui era addetto il lavoratore licenziato era solo temporanea, mentre mancavano le prove della situazione di crisi economica dedotta come ragione del recesso.
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