Legge conversione Decreto fiscale in Gazzetta. Novità su pace fiscale

Pubblicato il 19 dicembre 2018

La legge di conversione n. 136/2018 del decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 è ufficiale. Con la sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 293 del 18 dicembre 2018, diventano definitive - con decorrenza dal giorno 19 dicembre - tutte quelle misure che sono state modificate durante il percorso di conversione della legge, relative: alla pace fiscale, all’interpello sui nuovi investimenti, alla fatturazione elettronica, alle semplificazioni in materia di Iva e alla rottamazione ter.

Chiusura liti fiscali pendenti

Le novità più importanti in materia di Pace fiscale, a seguito delle modifiche registrate durante l’esame in Senato, riguardano la definizione agevolata delle liti pendenti.

A tal proposito è stabilito che:

1. i ricorsi pendenti nel primo grado di giudizio possono essere definiti con il versamento di un importo pari al 90% del valore della controversia (non più del 100%);

2. se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima ovvero unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, la definizione della controversia può avvenire tramite il versamento:

3. in caso di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata si rinvia a quanto sopra detto.

Liti oggi pendenti in Cassazione, basta pagare il 5%

Per la definizione della lite è sufficiente pagare il 5% del suo valore se la controversia è ad oggi pendente in Cassazione e le Entrate siano risultate soccombenti nei precedenti giudizi.

Questa modifica apportata dalla Legge di conversione n. 136 del Dl n. 119/2018 risulta di particolare interesse, anche se, però, necessita di qualche ulteriore specificazione.

Per la chiusura della lite con il pagamento del solo 5% è necessario non solo il doppio grado di giudizio favorevole al contribuente, ma anche che ci si riferisca alle sole “controversie pendenti innanzi alla Cassazione” alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia il 19/12/2018).

Su questo ultimo punto potrebbero nascere dei dubbi, non essendo ben specificato se ciò significa che alla data del 19 dicembre:

Le ipotesi più aderenti alla lettura della norma dovrebbero essere le prime due. Infatti, appare volontà del Legislatore che il nuovo beneficio del 5% sia legato alla tempestività del ricorso dell’Agenzia o addirittura alla rapida costituzione in giudizio alla data di conversione.

In assenza di questi adempimenti, il contribuente potrebbe beneficiare solo del pagamento del 15%, non risultando pendente il giudizio per Cassazione.

Altri dubbi permangono con riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione con rinvio al giudice di appello, mancando a tal proposito una precisa disposizione.

La relazione al decreto precisava che nel caso di sentenza della Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione. Le successive modifiche, apportate in sede di conversione, hanno sancito che per i ricorsi pendenti in primo grado, la definizione può avvenire con il pagamento del 90%. Pertanto, ne dovrebbe conseguire che anche i rinvii della Cassazione potranno essere chiusi con lo stesso pagamento del 90%.

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