Lecita la ripetizione del patto di prova fra le stesse parti
Pubblicato il 05 novembre 2014
Con sentenza n.
22381 del 3 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che il
patto di prova, stabilito in
due contratti successivamente stipulati tra le stesse parti e per le
medesime mansioni, è ammissibile, in quanto è possibile che nel tempo intervengano molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, anche alle abitudini di vita o a problemi di salute del lavoratore (ex multis: Cass. n. 1741/1995; Cass. n. 15960/05; Cass. n. 17767/09; Cass. n. 10440/2012).
Inoltre, ha evidenziato la Corte, è stato in più occasioni rimarcato che la valutazione circa l'opportunità e/o necessità della verifica delle qualità professionali e della personalità complessiva del lavoratore, già accertate dal datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. Cass. n. 10440/12, n. 17767/09, n. 1741/95).
Stante quanto sopra, è
ripetibile il periodo di prova quando vi sia la necessità di
verificare le
qualità professionali, il
comportamento e la
personalità del lavoratore.
Nel caso di specie, la necessità è stata ritenuta giustificata dal fatto che:
- il primo periodo di prova, di quindici giorni, riguardava un
rapporto a termine ed era funzionale alla sostituzione di altro lavoratore per cui vi era una
diversità non solo
temporale, ma anche
qualitativa del periodo di prova apposto ai due contratti;
- il patto di prova di quindici giorni apposto al primo contratto era
insufficiente al fine di accertare le
reali capacità organizzative, propositive, di direzione e coordinamento del ricorrente.