Le novità della manovra di ferragosto sulle libere professioni
Pubblicato il 17 agosto 2011
La manovra di ferragosto ha apportato cambiamenti di rilievo al mondo professionale. Di fatto, l’articolo 2, comma 5 del Dl 138/2011 aggiunge il comma 2-sexies all’articolo 12 del Dlgs n. 471/97, estendendo ai liberi professionisti alcune misure finora applicate ai commercianti al minuto. Dunque, una delle prime novità introdotte è quella che vuole la sospensione del professionista da parte del Fisco nel caso di mancata fatturazione per quattro volte nell’arco di cinque anni.
Ma non basta. La manovra è intervenuta direttamente anche in materia di onorari professionali, con lo scopo di permettere alle categorie ancorate ai vecchi regi decreti di dotarsi degli strumenti organizzativi ed economici necessari per ristrutturarsi e uscire dalla crisi.
In effetti, la rivoluzione da tempo proclamata non ha avuto gli effetti sperati. Le misure introdotte dall’ultima manovra altro non sono che disposizioni già presenti nelle leggi professionali, nei codici deontologici e nei regolamenti già esistenti. Dunque, cambiamenti sì, ma senza rivoluzione.
In primo luogo, vengono recuperati i tariffari professionali che erano stati aboliti dalla legge Bersani del 2006. Già a quei tempi era stata abolita la tariffa minima per i professionisti ed era stata tracciata la strada della negoziazione della parcella tra professionisti e clienti. Ora, la manovra ribadisce il discorso dei compensi pattuiti per iscritto all’atto del conferimento, facendo riferimento alle tariffe professionali, ma anche in deroga a queste ultime. Dunque, vi è un esplicito richiamo alla tariffa “base” per il negoziato anche se si riconosce la possibilità di derogare alle tariffe stesse, che restano applicabili in caso di contenzioso.
La Manovra ha, poi, sancito che la formazione continua del professionista diventa un obbligo. La pubblicità informativa con ogni mezzo sui titoli professionali posseduti e sulle caratteristiche del servizio offerto è libera purché non sia ingannevole, denigratoria e non veritiera. Ancora, ai professionisti è imposto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio professionale. Non sono ammesse limitazioni all’esercizio professionale, in riferimento al numero o per area geografica, ma solo per ragioni di interesse pubblico. È previsto un compenso equo per i tirocinanti.