Il lavoratore con più di sei mesi di contratto a termine può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, manifestando la volontà entro un anno dalla cessazione del rapporto, anche durante il rapporto stesso.
Con sentenza n. 19348 del 15 luglio 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è occupata di una controversia tra una lavoratrice a tempo determinato e una cooperativa sociale.
La lavoratrice aveva contestato la decisione della Corte d'Appello, che aveva respinto le sue richieste di riconoscimento del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla cooperativa sia durante il suo rapporto di lavoro sia successivamente alla sua conclusione.
La lavoratrice aveva avuto due contratti a termine con la cooperativa.
La stessa dipendente aveva manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza entro sei mesi dalla cessazione del primo contratto e nel corso del secondo contratto di lavoro a termine.
La Corte territoriale aveva escluso che la lavoratrice potesse esercitare il diritto di precedenza durante il rapporto di lavoro a termine e aveva ritenuto insufficienti le prove fornite dalla dipendente sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla cooperativa.
La lavoratrice si era quindi rivolta alla Corte di cassazione.
In questa sede, la ricorrente aveva dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 4-quater del Decreto legislativo n. 368/2001.
La lavoratrice, in particolare, lamentava che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la norma di riconoscimento del diritto di precedenza al lavoratore nel senso di escluderne la possibilità di esercizio alla maturazione dei sei mesi, ancorché in costanza di rapporto di lavoro a termine.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso della lavoratrice.
La Corte di legittimità, in primo luogo, ha interpretato l’art. 5, comma 4-quater e 4-sexies del D.Lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis.
Il diritto di precedenza per i lavoratori a tempo determinato prevede che, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, il datore di lavoro debba offrire tali posizioni ai lavoratori a tempo determinato che abbiano già prestato servizio per almeno sei mesi.
Ebbene, il comma 4-quater della norma disciplina un requisito soggettivo per l’esercizio del diritto di precedenza, stabilendo che il lavoratore deve avere lavorato per più di sei mesi con contratti a termine.
La previsione contenuta nel comma 4-sexies, invece, specifica le condizioni e i termini procedurali:
La Cassazione, ciò posto, ha chiarito che il diritto di precedenza può essere esercitato dal lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, anche in costanza di rapporto di lavoro a termine.
La normativa in esame, infatti, non stabilisce un termine iniziale (dies a quo) ma solo un termine finale (dies ad quem) entro il quale il lavoratore può manifestare la volontà di esercitare il diritto di precedenza, ossia entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La Suprema corte, in tale contesto, ha rilevato una contraddizione nella sentenza della Corte d'Appello, che, da un lato, richiedeva che il diritto di precedenza fosse esercitato dopo la cessazione del contratto a termine, e, dall'altro, riconosceva come tempestivo l'esercizio del diritto durante il secondo rapporto di lavoro a termine.
Per quanto riguarda, a seguire, l'asserita mancanza di prova delle assunzioni, è stato evidenziato che la Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta della lavoratrice di acquisire informazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla cooperativa.
Ebbene, questa decisione è stata giudicata errata dalla Cassazione, considerando che la lavoratrice aveva manifestato tempestivamente la volontà di esercitare il diritto di precedenza.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e rinviato il caso alla stessa Corte, in diversa composizione, per una nuova valutazione, anche in merito alla regolazione delle spese di giudizio.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione:
“A norma dell’art. comma 4-quater e 4-sexies D.lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio”.
Sintesi del Caso | Una lavoratrice a tempo determinato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato le sue domande volte all'accertamento del diritto alla precedenza. |
Questione Dibattuta | Se il lavoratore con più di sei mesi di servizio a termine può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato anche durante il rapporto di lavoro a termine e la validità delle prove presentate. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di precedenza può essere esercitato anche durante il rapporto di lavoro a termine. Ha rilevato una contraddizione nella sentenza della Corte d'Appello e ha cassato la sentenza, rinviando il caso. |
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