Con sentenza del 15 maggio 2024, il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, ha esaminato il caso una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento comminatole dalla società presso cui lavorava, ritenendolo illegittimo e ritorsivo.
La ricorrente aveva iniziato a lavorare per la società convenuta nel 2021, con un rapporto che assumeva avesse assunto carattere subordinato nel 2022.
Inizialmente, i turni di lavoro erano basati sulle disponibilità della lavoratrice, ma successivamente erano stati imposti unilateralmente dalla società.
La società datrice aveva giustificato il licenziamento con il rifiuto della lavoratrice di accettare le nuove condizioni contrattuali.
La ricorrente, per contro, sosteneva che il licenziamento era stato una rappresaglia a sue richieste di chiarimenti e rivendicazioni economiche.
Da qui il ricorso alle vie giudiziarie.
Il giudice del lavoro, in primo luogo, ha riconosciuto che il rapporto di lavoro in esame rientrava, a partire dal 2022, nella fattispecie dell’etero-organizzazione, come definita dall'articolo 2 del Decreto legislativo n. 81/2015.
Definizione di lavoratori eterorganizzati
Il concetto di lavoratori eterorganizzati si riferisce a quei lavoratori la cui prestazione è organizzata dal datore di lavoro in modo continuativo e personale, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015.
La normativa stabilisce che tali lavoratori, pur non essendo formalmente subordinati, svolgono la loro attività secondo modalità stabilite dal committente, che coordina tempi e luoghi di lavoro.
Applicazione della Legge Italiana
La legge italiana prevede che i lavoratori eterorganizzati siano tutelati come lavoratori subordinati.
Ciò implica che le tutele del lavoro subordinato, inclusa la tutela reintegratoria, si applichino anche ai lavoratori eterorganizzati.
Tornando al caso in esame, le testimonianze raccolte e la documentazione in atti, dimostravano che il licenziamento era privo di una motivazione legittima nonché avvenuto pochi giorni dopo le rivendicazioni economiche della lavoratrice.
Per il Tribunale, quindi, il recesso era da considerare ritorsivo, vale a dire motivato esclusivamente dalle rivendicazioni della lavoratrice, e pertanto nullo.
Considerato che il rapporto di lavoro rientrava nella definizione di etero-organizzazione, il Tribunale ha concluso che dovesse essere applicata la disciplina del lavoro subordinato, inclusa la tutela contro il licenziamento illegittimo prevista dal Decreto legislativo n. 23/2015.
Per questo motivo, il giudice del lavoro ha ordinata la reintegrazione della lavoratrice nel suo posto di lavoro.
Tutela reintegratoria dei lavoratori
La tutela reintegratoria è una misura di protezione per i lavoratori licenziati illegittimamente. Consiste nell'obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e nel risarcimento del danno subito.
Questa tutela è prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e si applica, come detto, anche ai lavoratori eterorganizzati, garantendo loro protezione contro i licenziamenti ritorsivi e ingiustificati.
Oltre alla reintegra, per finire, la società datrice è stata condannata:
Sintesi del Caso | Una lavoratrice aveva impugnato il recesso comminatole dalla società presso cui lavorava, sostenendo che fosse ritorsivo. |
Questione Dibattuta | La lavoratrice sosteneva che il licenziamento fosse una rappresaglia per le sue richieste di chiarimenti e rivendicazioni economiche. La società giustificava il licenziamento con il rifiuto della lavoratrice di accettare le nuove condizioni contrattuali. |
Soluzione del Tribunale | Il Tribunale, dopo aver riconosciuto che il rapporto di lavoro rientrava nella definizione di etero-organizzazione, ha dichiarato il licenziamento nullo, ritenendolo ritorsivo, e ha ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".