In arrivo l'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo. Lo prevede uno schema di decreto legislativo approvato, su proposta del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023.
Prima di approfondirne i contenuti, è bene sottolineare che il cammino verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore del provvedimento prevede tempi lunghi, dovendo il Parlamento esprimere, sullo schema di decreto legislativo deliberato dal Governo, i previsti pareri e successivamente riunirsi un nuovo Consiglio per il via libero definitivo su un testo che potrà o meno recepire le osservazioni parlamentari.
Fatta questa necessaria premessa, anticipiamo i contenuti del provvedimento licenziato dal CDM con la finalità di tutelare i lavoratori del settore dello spettacolo caratterizzati da posizioni reddituali e contributive discontinue.
La legge 15 luglio 2022, n. 106, in vigore dal 18 agosto 2022, delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di spettacolo.
In particolare, l’articolo 2, comma 4, lettera c) delega il Governo a prevedere specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro.
Lo stesso articolo 2, comma 6, delega al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura.
NOTA BENE: Con riferimento al decreto interministeriale citato, nel preambolo della bozza del provvedimento, si cita il decreto 25 luglio 2023, recante «Individuazione, nell’ambito dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106».
Attingendo dal comunicato stampa di fine seduta del 28 agosto 2023 e in attesa di conoscere i contenuti del testo ufficiale presentato alle Camere, si evidenzia che interessate dall’attività di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali sono le seguenti categorie di lavoratori:
A favore dei predetti lavoratori (la bozza circolante del provvedimento fa rientrare tra i destinatari dell'indennità anche i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), a far data dal 1° gennaio 2024 è prevista l’introduzione di una indennità di discontinuità finalizzata a copertura dei periodi di inattività o di studio e formazione.
Stante alla bozza del provvedimento, l’indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori discontinui prima elencati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS, dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino dell’Unione europea;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità;
g) non essere titolare di trattamento pensionistico
La domanda va presentata dal lavoratore all’INPS), secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza.
L’indennità di discontinuità è riconosciuta, in unica soluzione, nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.
Sempre secondo la bozza, i lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, sono tenuti a partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
A tali fini, il beneficiario dell’indennità di discontinuità, all’atto della domanda, è tenuto ad autorizzare l’INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Le iniziative formative possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell’ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo abroga inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e introduce un regime transitorio da applicare agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023.
Si prevede, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.
Infine, secondo quanto si apprende dalla bozza in circolazione del provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori discontinui interessati dalle nuove tutele è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Oltre a non essere cumulabile, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, l’indennità di discontinuità non è cumulabile con l'Assegno di inclusione e con l’assegno ordinario di invalidità.
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