La sentenza penale di assoluzione con formula piena, se prodotta in un processo tributario pendente, ha effetto determinante sulla caduta dell’accertamento fiscale, eliminando di fatto la pretesa dell’Agenzia delle Entrate.
Tale effetto si ha anche se la pronuncia penale è antecedente alla riforma delle sanzioni.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024, si è pronunciata riguardo all'efficacia delle sentenze penali di assoluzione nel contesto del giudizio tributario.
La decisione degli Ermellini si basa sulla nuova norma introdotta dal Decreto legislativo n. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario), che ha inserito l'articolo 21-bis nel D. Lgs. n. 74/2000.
Alla luce di tale disposizione, una sentenza penale di assoluzione, divenuta irrevocabile e pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha efficacia di giudicato anche nel procedimento tributario.
Questo, a condizione che il giudizio tributario sia ancora pendente alla data del 29 giugno 2024, ossia l'entrata in vigore della riforma.
Nella vicenda esaminata, il contribuente era stato sottoposto a un accertamento fiscale per l’utilizzo di fatture false, strumento attraverso il quale si ipotizzava una frode fiscale per abbattere l’imponibile e ottenere indebitamente detrazioni IVA.
Tuttavia, il contribuente era stato assolto in sede penale, con sentenza che aveva dichiarato l'insussistenza del fatto contestato.
Sebbene la sentenza penale di assoluzione fosse divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 87/2024, la nuova norma riconosce a tale pronuncia l'efficacia di giudicato anche nel giudizio tributario, purché pendente.
La sentenza di assoluzione, nella specie, era stata prodotta nel corso del giudizio tributario in Cassazione, determinando la cassazione della sentenza tributaria di appello che aveva confermato l’accertamento fiscale.
La Cassazione ha chiarito che la nuova norma si applica retroattivamente.
L’efficacia delle sentenze penali di assoluzione, in altri termini, si estende ai procedimenti tributari pendenti, anche se le pronunce penali sono antecedenti alla riforma.
Nel dettaglio, il nuovo art. 21-bis, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione" dispone:
Per la Cassazione, tale ius superveniens si applica ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del menzionato Decreto legislativo n. 87/2024, purché, alla data di entrata in vigore, sia ancora pendente il giudizio in cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, penalmente rilevanti, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule piene "il fatto non sussiste" o "l'imputato non l'ha commesso".
In altri termini, le condizioni essenziali per il riconoscimento dell’efficacia di giudicato sono:
Secondo la Corte, quando una sentenza penale dichiara l’insussistenza del fatto, tale fatto non può essere considerato valido ai fini fiscali. Questo implica che l’accertamento fiscale basato su quei fatti deve essere annullato.
Di conseguenza, l'efficacia della sentenza penale di assoluzione non solo prevale sull’accertamento tributario, ma impedisce anche il proseguimento del contenzioso, rendendo inutile un ulteriore esame nel merito.
In sintesi, la retroattività della norma sancita dalla Cassazione garantisce una tutela rafforzata per il contribuente, assicurando che, in presenza di una sentenza penale definitiva, gli stessi fatti non possano essere contestati nuovamente in ambito tributario.
Questa decisione pone un importante precedente per tutti i giudizi tributari ancora pendenti.
Sintesi del caso | Un contribuente era stato sottoposto ad accertamento fiscale per l’utilizzo di fatture false. In sede penale, lo stesso era stato assolto perché il fatto non sussisteva. |
Questione dibattuta | Se la sentenza penale di assoluzione, divenuta irrevocabile prima della riforma, potesse avere efficacia di giudicato anche nel giudizio tributario pendente. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha stabilito che, in base al nuovo art. 21-bis del Dlgs 74/2000, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario, a condizione che questo sia ancora pendente. |
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