La truffa si perfeziona nel momento della perdita definitiva del bene da parte della vittima

Pubblicato il 27 giugno 2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20025 del 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il reato di truffa contestato ad alcuni soci di maggioranza di una società che avevano indotto in errore gli altri soci a proposito del valore di alcune azioni del gruppo e dell'utilità economica della loro cessione a due società di cui gli stessi erano risultati detentori di una larga fetta di azioni.

Secondo i soci che avevano subito il raggiro, in particolare, non si sarebbe dovuta prendere in considerazione, ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale, la data di cessione delle azioni, ma quella, successiva, in cui era avvenuta la distribuzione dei dividendi.

Diversa l'interpretazione dei giudici di legittimità per i quali, nella specie, il delitto di truffa contrattuale non si era perfezionato nel momento in cui erano stati divisi i ricavi, bensì in quello in cui i soggetti passivi, vittime di artifici e raggiri, avevano perso definitivamente le azioni. Da tale data, dunque, andava calcolato il termine di prescrizione.

Il reato di truffa – conclude la Suprema corte - è un reato “istantaneo e di danno, la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, comportante il danno del raggirato ed il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte del l'agente”.
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