Gli infortuni sul lavoro al centro, per la loro drammatica attualità e quotidianità, del dibattito politico delle ultime settimane.
Le recenti vicende della cronaca portano infatti alla ribalta, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, il problema della sicurezza dei luoghi di lavoro, teatro di incidenti gravissimi nonostante la normativa italiana sia fra le più stringenti e puntuali in Europa.
Non bastano dunque gli sgravi concessi dall’Inail sui premi a fronte di determinati interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Convenzione Quadro tra le Regioni e l'Inail, il manuale informativo pubblicato dal Ministero del lavoro, le sanzioni pecuniarie e penali previste in caso di mancato rispetto della normativa del decreto legislativo n. 81/2008, né l’obbligatorietà della nomina del preposto introdotta dalla legge n. 215/2021.
In questo articolo vediamo come tali tematiche siano state recepite all’interno della contrattazione collettiva, in particolare nel vigente CCNL dell’industria metalmeccanica.
Le figure inserite all’interno del sistema salute e sicurezza sul lavoro sono stabilite dal legislatore e hanno la modalità di gestione del modello collaborativo, coinvolgendo responsabili che possono essere sia interni che esterni.
Il decreto legislativo n. 81/2008 individua infatti un sistema di prevenzione e protezione che coinvolge tutte le figure chiave per la sicurezza nei luoghi di lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore, RSPP, ASPP, medico competente, RLS e gli addetti al primo soccorso e antincendio.
Vediamole nel dettaglio.
Ruolo | Descrizione |
Datore di lavoro | È senz’altro il primo responsabile della sicurezza sul lavoro in azienda e su di lui ricadono obblighi non delegabili quali, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo, valutare i rischi, elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), designare l’RSPP, tenere conto delle capacità dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza quando si devono affidare i vari compiti, fornire i necessari dispositivi di protezione individuale, adottare le misure appropriate affinché solo i lavoratori con adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alla zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (art. 18 D.lgs. n. 81/2008). |
Dirigente |
Figura apicale con ruolo fondamentale nell’organizzazione della sicurezza dell’impresa, molte volte viene nominato Hse Manager e deve ricevere perciò una formazione adeguata e specifica che si deve aggiornare ogni cinque anni. In capo al dirigente sussistono alcuni degli obblighi previsti dall’articolo 18 del Testo Unico, il cui inadempimento può determinare la violazione di norme giuridiche con conseguenti responsabilità civili e penali. |
Preposto |
Individuato e definito dall’art. 2, lettera e) del Testo Unico, sovraintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantisce l‘attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controlla la corretta esecuzione delle stesse da parte dei lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa. Si tratta di una figura chiave, oggetto del recente Interpello del Ministero del lavoro n. 5 del 1° dicembre 2023 (illustrato nel precedente articolo “Esercizio delle funzioni di preposto da parte del datore di lavoro: in quali casi?”), che riveste una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, impartendo loro direttive ed assumendosi quindi le responsabilità conseguenti all'esercizio di questo potere nel rispetto del dovere di sicurezza. Il preposto, dunque, non predispone solo le misure protettive ma, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, può e deve impartire ordini sui comportamenti da adottare, vigilare sul corretto operato dei lavoratori e segnalare eventuali loro comportamenti rischiosi, l’esistenza di anomalie o condizioni di pericolo. |
RLS |
È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori, la cui a nomina è obbligatoria in ogni azienda che abbia almeno un dipendente e la cui funzione è incompatibile con quella di RSPP e ASPP. Il rappresentante per la sicurezza ha dunque il compito di rappresentare i lavoratori sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, compito che non va confuso con quello della sorveglianza sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori, tipico come abbiamo visto della figura del Preposto. |
RSPP |
Persona dotata di capacità e requisiti professionali che presuppongono la conoscenza specifica della normativa antinfortunistica, può essere designato solamente dal datore di lavoro (art. 17 D.Lgs. n. 81/2008), previa consultazione del RLS, e può essere esterno o interno all’azienda. In alcuni casi, previsti dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, lo stesso datore di lavoro può ricoprirne il ruolo. |
Medico competente | Collabora alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, anche ai fini della eventuale programmazione della sorveglianza sanitaria, dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, dell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e della organizzazione del servizio di primo soccorso in rapporto ai particolari tipi di lavorazione ed esposizione e alle peculiari modalità organizzative del lavoro. |
Come in altre fattispecie contrattuali, quali ad esempio il welfare oggetto del precedente articolo “Welfare nei Ccnl, il caso apripista del contratto Metalmeccanici”, quello della metalmeccanica industria è uno dei settori più veloci a cogliere e a fare propri i cambiamenti della normativa generale sul lavoro; la contrattazione collettiva ha infatti meglio delineato e puntualizzato anche la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, dedicandole l’intero Titolo V della Sezione IV del CCNL del 5 febbraio 2021 e il corposo allegato 2.
Probabilmente, ciò è dovuto al fatto che si tratta di un settore in cui la complessità e la pericolosità di molte procedure di lavorazione rendono particolarmente importante la conoscenza dei rischi nel comparto e la loro prevenzione.
L’intero impianto contrattuale prevede un incremento delle attività sviluppate dalla Commissione nazionale a partire dalle linee guida sottoscritte nel 2018, attraverso lo sviluppo di:
Le due novità introdotte nel CCNL sono date dunque dal concetto di quasi infortuni e dalla previsione di break formativi: vediamo di che si tratta.
Si tratta di qualsiasi accadimento correlato al lavoro che avrebbe potuto causare un infortunio, danno alla salute o morte ma che, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio.
Sul concetto di quasi infortunio il contratto industria metalmeccanica si sofferma anche nell’articolo 4, istitutivo di un’apposita Commissione nazionale che, in collaborazione con l’Inail, predispone moduli per la formazione congiunta RSPP/preposti/RLS sui sistemi e modalità di segnalazione e rilevazione dei quasi infortuni e dei comportamenti insicuri.
Rientrano nella categoria dei quasi infortuni anche gli infortuni più lievi con danni trascurabili, esclusi anche dall’obbligo legislativo di registrazione e di comunicazione al SINP a fini statistici: si tratta cioè di quegli eventi infortunistici lievi che non determinano giorni di assenza da lavoro (oltre quello in cui si è verificato l’evento) e che rischiano quindi di restare non registrati e men che meno analizzati a fini della prevenzione.
Allo scopo di incrementare l’efficacia dei momenti formativi e di coinvolgimento diretto dei lavoratori, all’interno del CCNL Metalmeccanica industria viene prevista la possibilità per le aziende di sperimentare i cosiddetti break formativi, consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi di 15-20 minuti al massimo da collocarsi durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative e nel corso dei quali, sotto la supervisione del docente/R.S.P.P. affiancato dal preposto e dal R.L.S., il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di competenza.
Il break formativo è dunque una metodologia di formazione dei lavoratori innovativa, basata sul coinvolgimento attivo dei lavoratori nel percorso di miglioramento continuo della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Collocati durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative e finalizzati a migliorare l’efficacia della formazione dei lavoratori sulla sicurezza, apportano un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione e mantenendo alta la percezione del rischio.
Ovviamente, i break formativi non sostituiscono l’addestramento ma sono finalizzati a rafforzarlo e integrarlo e possono essere validi per l’aggiornamento del lavoratore nell’ambito del monte ore quinquennale di 6 ore previsto dall’art. 9 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 se erogati da formatori in possesso dei requisiti di legge.
L’erogazione della formazione tramite i break formativi è adottata previa consultazione dei RLS, mentre il preposto è aggiornato sui relativi contenuti e programmi riguardanti il gruppo di lavoratori di riferimento.
I break formativi possono essere progettati e programmati secondo la seguente articolazione, che potrà essere integrata e/o modificata nelle singole realtà aziendali:
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