La rinuncia alla servitù può essere contenuta anche nella domanda di concessione edilizia

Pubblicato il 31 maggio 2011 I giudici della Seconda sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 10457 del 12 maggio 2011, sono intervenuti in materia di servitù prediali ed, in particolare, sul requisito della forma scritta per la relativa rinuncia.

Con precedenti pronunce, la Suprema corte aveva risolto la possibilità che il requisito di forma scritta stabilito per la costituzione di una servitù potesse essere integrato dalla sottoscrizione di atti di diverso tipo escludendo la necessità di formule sacramentali o di espressioni formali particolari ma richiedendo che l'atto stesso avesse comunque natura contrattuale e contenesse l'espressione chiara e univoca della volontà di costituire la servitù in favore di, e con aggravio su determinati fondi. Su tale premessa era stato escluso che la volontà di costituire una servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato potesse desumersi dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari di un fondo nell'istanza di rilascio di concessione edilizia, non essendo dirette tali dichiarazioni a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori.

Il caso in esame era però opposto, non attinendo alla costituzione bensì all'estinzione della servitù; in particolare, il compimento dell'attività vietata – nella specie la richiesta congiunta di concessione edilizia e la conseguente realizzazione delle opere – era incompatibile con la precedente e reciproca servitù negativa di edificazione tra due soggetti, non essendo possibile, ad un tempo, volere l'edificazione di uno spazio libero e il mantenimento sul medesimo locus della servitù “inaedificandi”.

Da qui il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui, “in tema di rinuncia al diritto di servitù prediale, il requisito della forma scritta previsto dall'articolo 1350, n. 5), Codice civile, può essere integrato anche dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, purché contenenti una chiara dimostrazione di volontà incompatibile con il mantenimento del diritto stesso; pertanto, la rinuncia al diritto di “servitus inaedificandi” può essere contenuta nella domanda di concessione edilizia diretta all'esecuzione di opere che, ove compiute, necessariamente determinerebbero il venir meno dell'utilitas dalla quale dipende l'esistenza della servitù stessa”.
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