La nullità dell'ordinanza di revoca della sospensione del processo si estende alla sentenza

Pubblicato il 30 luglio 2010
E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità – sentenza n. 29936 del 29 luglio 2010 – la decisione di condanna all'ergastolo impartita dalla Corte di Assise d'appello di Palermo nei confronti di un uomo imputato per duplice omicidio volontario. 

La difesa di quest'ultimo, in particolare, aveva lamentato che l'ordinanza di revoca della sospensione del processo per incapacità dell'imputato fosse stata affetta da nullità per il fatto che i giudici di merito, una volta disposta la perizia psichiatrica sull'uomo, avevano acquisito la relazione peritale senza fissare udienza per l'esame orale, così come prescritto dall'articolo 501 del Codice di procedura penale; per il ricorrente, in particolare, era stato violato il diritto della difesa di assistere e partecipare alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti. 

Sul punto la Cassazione ha precisato “le prove assunte dal giudice nella fase di giudizio, pur se prima dell'apertura del dibattimento, devono rispettare le regole stabilite per l'istruzione dibattimentale. Quindi la capacità dell'imputato di stare in processo deve essere accertata mediante perizia assunta osservando le forme previste per il dibattimento, anche nell'ipotesi in cui l'accertamento avvenga prima dell'apertura del dibattimento". Ed infatti, l'articolo 467 del del codice processuale penale, “attribuisce al giudice il potere di disporre, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l'assunzione di prove “indifferibili”, tra le quali può benissimo ricomprendersi la perizia destinata ad accertare la capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo”; e tale assunzione deve avvenire osservando le forme previste per il dibattimento. 

Nel caso concreto – si legge nel testo della decisione – a causa della mancata instaurazione del contraddittorio e della correlativa lesione del diritto di difesa, l'ordinanza di revoca della sospensione era da considerare come affetta da nullità che, tempestivamente dedotta, si estende alla sentenza “quale atto consecutivo dipendente da quello dichiarato nullo”.
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