La competenza in materia di licenziamento di soci lavoratori di cooperativa
Pubblicato il 25 novembre 2014
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.
24917 del 21 novembre 2014, si è occupata di una rapporto di lavoro di
soci lavoratori di cooperativa, dichiarato risolto non solo quale effetto automatico della
delibera di esclusione dei soci per motivi afferenti alla prestazione mutualistica, ma anche per un motivo a sé stante, ovvero per la decisione aziendale di esternalizzare alcune lavorazioni e, quindi, di procedere ad una riduzione dei costi e al contenimento delle perdite, con conseguente
soppressione dei posti di lavoro occupati dai soci ricorrenti e affermata impossibilità di repechage.
Nel caso di specie concorrono
due cause di risoluzione del rapporto dei soci lavoratori della cooperativa:
- una è l'automatica estinzione del rapporto di lavoro quale effetto della delibera di esclusione per motivi riguardanti la violazione degli obblighi statutari;
- l’altra è costituita da ragioni economiche riguardanti l'attività di impresa e la ravvisata opportunità aziendale di esternalizzare le funzioni in cui erano impiegati i lavoratori.
Conclude la Suprema Corte sostenendo che, stante quanto sopra, l'impugnativa della delibera e del concorrente atto di licenziamento configura un'ipotesi di
connessione di cause, che determina la sussistenza della
competenza del Giudice del lavoro a norma dell'art. 40, terzo comma, seconda parte, c.p.c., e non già della sezione specializzata in materia di impresa.