Chiarimenti sulle semplificazioni introdotte circa la documentazione necessaria per fruire delle agevolazioni (Iva al 4%) destinate ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 40/2023.
Il punto di partenza è dato da una richiesta di consulenza giuridica riguardante l’articolo 1-bis del Dl n. 121/2021 che concerne la possibilità di beneficiare dell’Iva al 4% presentando una copia “semplice” della patente di guida posseduta a patto che essa contenga l’indicazione degli adattamenti da apportare al veicolo prescritti dalla commissione medica.
A seguito di ciò il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 13 gennaio 2022, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, dove viene espresso che “i soggetti (…) possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali”.
Dunque, da quanto emerge dalla copiosa normativa in materia, la risoluzione n. 40 del 7 luglio 2023 stabilisce che i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:
- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
- atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate fornisce parere positivo anche sulla possibilità di presentare il foglio rosa per beneficiare dell’agevolazione in parola. Anche in questo caso, si precisa, il documento deve riportare l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
NOTA BENE: Resta fermo che si decade dall’agevolazione qualora non si consegua la patente di guida entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo.
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