“Cura Italia” convertito in legge, tutte le misure in sintesi

Pubblicato il 27 aprile 2020

Sospensione dei mutui per autonomi e partite Iva, proroga di contratti a termine e somministrazione anche in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali e CIGD senza accordo se la chiusura dell’attività è obbligatoria. Sono queste alcune delle novità introdotte dal “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) che il 24 aprile 2020 è divenuto legge dello Stato. La Camera dei deputati, infatti, ha approvato in via definitiva con 229 sì e 123 contrari il testo del decreto licenziato e corretto dal Senato con cui l’Esecutivo ha dato il via libera al primo scostamento dal bilancio per 25 miliardi di euro.

Tante le modifiche apportate dagli emendamenti al testo finale. Di seguito, si elencano le novità più significative.

Sospensione mutui prima casa per partite Iva

Innanzitutto, per fare fronte alla forte crisi di liquidità delle partite Iva e degli autonomi, sono state modificate le regole di accesso al cd. “Fondo Gasparrini” per la sospensione dei mutui prima casa. Nello specifico, la possibilità d’accesso al predetto Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.

Non è necessaria la presentazione dell’ISEE e sono ammessi mutui non superiori a 400.000 euro.

Sospensioni udienze

Per quanto concerne il capitolo dei processi a distanza, ossia della possibilità di consentire nella fase di emergenza lo svolgimento da remoto di attività processuali, dalle indagini alle udienze di trattazione, il processo tributario diventato legge prevede la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

Contratto a termine, proroga ammessa in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali

Altra novità inserita nella legge di conversione del “Cura Italia" è la possibilità di prorogare o rinnovare il contratto a termine e di somministrazione anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi gli ammortizzatori sociali.

Ciò è finalizzato a consentire continuità occupazionale a migliaia di lavoratori, evitando il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Prorogato il divieto di licenziamento

Confermato anche il cd. “divieto di licenziamento” fino al 16 maggio 2020. Il differimento del termine, però, aggiunge una eccezione: è consentito il licenziamento dei lavoratori che siano interessati da un cambio appalto, qualora siano riassunti in forza di una “clausola sociale” contenuta in una norma di legge, in un contratto collettivo o in una clausola del contratto d’appalto.

CIGD senza accordo, ok se la chiusura è imposta

La conversione in legge del “Cura Italia” ha riordinato gli ammortizzatori sociali speciali previsti sia dal D.L. n. 9/2020 che dal D.L. n. 18/2020, accorpandoli nel nuovo articolo 19.

Nell’articolo menzionato si legge che per la CIGO e l’assegno ordinario è stato eliminato l’obbligo di informazione, di consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Un passaggio che ha fatto molto discutere, la cui eliminazione arriva, però, quando le domande sono state già tutte presentate.

Inoltre, per la cassa integrazione in deroga l’accordo non è richiesto per i datori con organico fino a cinque dipendenti né per i datori, e qui sta la novità, che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza sanitaria.

Perdite fiscali e eccedenze Ace

Infine, la conversione in legge del “Cura Italia” non ha consentito alla Camera di recepire, fra gli altri, un importante emendamento all’art. 55, vale a dire la norma che introduce la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate relative alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace non ancora utilizzate da parte delle società che cedano, entro il 31 dicembre 2020, crediti verso debitori inadempienti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy