È pari a 687,50 euro la misura dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) se i redditi dichiarati per gli anni 2021 e 2022 sono rispettivamente pari a 6.000 euro e a 5.000 euro.
La simulazione di calcolo arriva dall’INPS che, con la circolare n. 84 del 23 luglio 2024, fornisce le istruzioni ammnistrative sulla prestazione introdotta, a regime, dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la legge di Bilancio 2024, come modificata dall’articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. decreto Coesione.
Lo stesso Istituto previdenziale poi comunica che, per l’anno 2024, la domanda di indennità ISCRO può essere presentata dal 1° agosto 2024 al 31 ottobre 2024.
Vediamo di seguito a chi e quando spetta l’indennità ISCRO e come ottenerla.
Invariata la platea dei beneficiari dell’indennità ISCRO, spettante agli iscritti alla Gestione separata e, in particolare, ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo e iscritti alla citata Gestione.
ATTENZIONE: L’iscrizione alla Gestione separata va formalizzata dal professionista prima della presentazione della domanda,
Qualche rilevante novità si registra con riferimento ai requisiti che tali soggetti devono possedere congiuntamente all’iscrizione alla Gestione separata.
Più nel dettaglio, gli stessi devono fare valere tutti i seguenti requisiti:
ATTENZIONE: Ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda, l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’INPS.
Cambiano anche i criteri di calcolo.
L'indennità ISCRO è infatti ora pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, purché non inferiore a 250 euro e mai superiore a 800 euro mensili (importi annualmente rivalutati).
NOTA BENE: Se la misura della prestazione è di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.
Riportiamo di seguito l'esempio, sintetizzato, di calcolo della prestazione, fornito dall’INPS nella circolare n. 84 del 23 luglio 2024.
L’indennità spetta per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e, va rimarcato, non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
Di regola la domanda sarà disponibile dal 15 giugno di ogni anno e potrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno, esclusivamente in via telematica.
La domanda può essere presentata anche tramite gli Istituti di Patronato o avvalendosi del servizio Contact Center multicanale dell’INPS.
Per l’anno 2024 la domanda di indennità ISCRO è disponibile dal 1° agosto 2024, ma occorrerà attendere apposita comunicazione di disponibilità del servizio da parte dell’INPS.
Da ultimo si ricorda che l’indennità ISCRO è incompatibile con la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
L’erogazione della indennità ISCRO deve essere accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.
L’indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito. L’INPS, pertanto, applica, sull’ammontare del reddito riconosciuto ai soggetti percipienti, la ritenuta a titolo di acconto del 20%, con esclusione dei forfettari a cui tale ritenuta non deve essere applicata.
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