Iscrizione elenco gestori crisi d'impresa: nuove regole e requisiti 2025

Pubblicato il 25 febbraio 2025

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 14 del 21 febbraio 2025, ha chiarito che per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi d'impresa non è più richiesto il tirocinio semestrale per determinate categorie di professionisti. Questa modifica segue le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 136/2024, noto come decreto Correttivo-ter.

La normativa precedente: obbligo di tirocinio semestrale

In precedenza, la normativa imponeva a tutti i professionisti che intendevano iscriversi all'elenco dei gestori della crisi d'impresa l'obbligo di un tirocinio formativo semestrale. Questo era previsto dall'art. 356 del D.Lgs. 14/2019, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, e veniva applicato indistintamente a tutti i candidati, indipendentemente dalla loro appartenenza ad albi professionali.

L'obbligo di tirocinio era ritenuto da molti un passaggio ridondante per i professionisti già iscritti a ordini con competenze giuridiche e contabili specifiche, come avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Le modifiche introdotte dal Correttivo ter

Il decreto correttivo-ter ha eliminato l'obbligo del tirocinio semestrale per:

Questa modifica è stata resa possibile grazie all'integrazione normativa che esclude tali professionisti dall'applicazione dell'art. 4, comma 5, lettera c) del DM 202/2014, ritenendo che la loro formazione e iscrizione a un ordine professionale garantisca già le competenze necessarie.

I nuovi requisiti per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi d'impresa

Nonostante l'eliminazione del tirocinio, il CNDCEC ha specificato che i professionisti devono comunque dimostrare di possedere esperienza adeguata nello svolgimento di attività inerenti alla gestione della crisi d'impresa.

Per essere ammessi, devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, almeno uno dei seguenti ruoli:

Queste attività possono essere state svolte in proprio o in collaborazione con altri professionisti già iscritti all'elenco.

Documentazione richiesta per l'iscrizione

Per iscriversi all'elenco, il professionista deve fornire una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, specificando:

  1. Esperienza maturata negli ultimi 5 anni, indicando il periodo preciso di attività.
  2. Modalità di svolgimento dell'attività:
    • Se è stata svolta in proprio.
    • Se svolta in collaborazione con altri professionisti, specificando il nome e il numero di iscrizione all'elenco.
  3. Tipologia di attività svolta, distinguendo tra:
    • Attestatore
    • Curatore
    • Commissario giudiziale
    • Liquidatore giudiziale
  4. Estremi delle procedure gestite, con indicazione del tribunale di riferimento e numero di ruolo.
  5. Autodichiarazione sull'adeguatezza dell'esperienza maturata.

Oltre all'autocertificazione, il professionista deve allegare:

Conclusione

Il chiarimento fornito dal CNDCEC nel Pronto Ordini n. 14/2025 semplifica l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi d'impresa, eliminando il tirocinio per avvocati, commercialisti ed esperti contabili. Tuttavia, per garantire che i professionisti abbiano una preparazione adeguata, viene richiesta una dettagliata autocertificazione dell'esperienza maturata e l'attestazione del rispetto degli obblighi formativi.

Queste nuove disposizioni, introdotte dal D.Lgs. 136/2024, rendono il processo di iscrizione più snello ma comunque selettivo, assicurando che i professionisti che operano nella gestione della crisi abbiano un livello di preparazione adeguato.

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