Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183037 del 30 aprile 2020, sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui è riconosciuto uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA.
La disciplina di riferimento è quella dell’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Tale norma prevede una serie di benefici fiscali per i contribuenti che risultano particolarmente virtuosi, che possono essere così sintetizzati:
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui; esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
La normativa prevede che con provvedimento direttoriale siano individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei suddetti benefici fiscali. Pertanto, ogni anno viene emanato uno specifico provvedimento con l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale per l’accesso al regime premiale.
Il provvedimento del 30 aprile 2020 presenta alcune novità rispetto all’analogo provvedimento del 10 maggio 2019, che disciplinava l’accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2018.
In particolare, il nuovo documento agenziale conferma i livelli di affidabilità del precedente periodo d’imposta e soprattutto l’attribuzione dei punteggi minimi previsti per l'applicazione degli ISA.
Pertanto, solo a partire da un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, sarà possibile accedere al beneficio del visto di conformità e garanzia e dell’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento; con un punteggio almeno pari a 9 si otterranno le esclusioni da accertamenti da società di comodo e redditometro e con almeno l'8,5 l’esclusione dagli accertamenti basati su elementi analitico induttivi.
Nonostante tale conferma, il provvedimento n. 183037 prevede, però, anche una novità significativa: il suddetto punteggio minimo potrà essere calcolato sia analizzando il resoconto dell'elaborazione del software 2019, sia attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.
A tale punto, però, il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta, per consentire l'accesso al singolo premio, deve essere elevato di mezzo punto rispetto al voto sulla singola annualità. Ciò vuol dire, per esempio, che se per ottenere l'esonero dal visto di conformità nel 2019 è sufficiente un punteggio pari a 8, se si fa riferimento alla media 2018/2019 occorre raggiungere almeno l'8,5. Per i benefici per cui è richiesto un punteggio pari a 9, invece, il valore resta confermato sia se calcolato sulla singola annualità che se frutto della media 2018 e 2019.
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