Pubblicati ufficialmente i nuovi correttivi ISA 2023, riferiti al periodo d’imposta 2022, che tengono conto: degli effetti negativi della crisi economica; dell’instabilità dei mercati legata all’aumento del prezzo dell’energia, delle materie prime e degli alimentari; delle tensioni geopolitiche conseguenti all’invasione della Russia in Ucraina e dell’andamento dei tassi di interesse.
Disponibile, inoltre, anche la prima versione del software di calcolo denominata “Il tuo Isa 2023” (versione 1.0.0 del 28 aprile del 2023).
Le due novità sono contenute nel decreto del Ministero dell’Economia del 28 aprile 2023, che approva per il periodo d’imposta 2022 ulteriori cause di esclusione dagli ISA e i correttivi congiunturali straordinari. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023.
ATTENZIONE: Secondo l’ANC tale pubblicazione è decisamente tardiva; ancora una volta lo Statuto del Contribuente è stato disatteso, per cui appare necessario spostare la scadenza fiscale in calendario per il 30 giugno 2023.
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.
Questi rappresentano la sintesi di una serie di indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali dichiarati dai contribuenti in più periodi d’imposta e, inoltre, consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.
NOTA BENE: Il punteggio ISA rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale.
Ai lavoratori autonomi e alle imprese che risultano “affidabili" vengono riconosciuti significativi benefici premiali.
L’obiettivo di questi indicatori è duplice:
Gli ISA non si applicano in caso ricorrano particolari fattispecie, denominate cause di esclusione.
Ogni anno gli indicatori vengono rivisti e le possibili cause di esclusione aumentate o diminuite.
Anche quest’anno, in attuazione dell’art. 148 comma 1 del DL 34/2020, è stato emanato il decreto MEF che approva specifici elementi di correzione che vanno a incidere sul risultato degli ISA in ragione degli eventi anomali che hanno contraddistinto il 2022.
Il Dm 28 aprile 2023, rubricato “Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022”, recepisce le considerazioni della Commissione degli esperti nominata dal MEF, che per il periodo d’imposta 2022 ha deliberato all’unanimità una causa di esclusione straordinaria, in risposta al perdurare dell’incertezza legata alla diffusione del Covid-19 e alle tensioni geopolitiche, in una situazione macroeconomica aggravata dalle spinte inflazionistiche e dall’innalzamento dei tassi di interesse.
Così, per tener conto di tutto quanto detto, il decreto prevede sia le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022 in funzione anticongiunturale, sia una nuova causa di esclusione straordinaria dai punteggi ISA.
ATTENZIONE: La formulazione dei correttivi anticrisi e gli effetti degli stessi sulle modalità di determinazione dei singoli punteggi di affidabilità fiscale vengono illustrati nelle note metodologiche allegate al nuovo decreto ministeriale, che vanno ad integrare le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i precedenti decreti del 21 marzo 2022 e dell’8 febbraio 2023, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022.
La causa di esclusione straordinaria si riferisce, invece, ai “soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021”.
E’, infatti, previsto che “per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021”.
Allo stesso tempo, però, i contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sulla base di quanto disposto sono, comunque, tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.
Pertanto, le partite Iva beneficiarie di tale causa di esclusione straordinaria dovranno in ogni caso redigere e trasmettere il modello ISA 2023 allegandolo al modello Redditi, ai soli fini statistici.
NOTA BENE: Per la compilazione del modello, però, non è obbligatoria l’acquisizione e l’integrazione delle variabili precalcolate messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, così come non occorre effettuare il calcolo del punteggio di affidabilità, che non potrà comunque essere migliorato con la dichiarazione di ulteriori ricavi.
Infine, il decreto del 28 aprile 2023 contiene anche gli aggiornamenti ai punteggi ISA relativi alle variabili territoriali ed alla concentrazione della domanda e dell'offerta per singola area territoriale.
In data 28 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il prodotto SOFTWARE "Il tuo ISA 2023 versione 1.0.0", che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.
Si ricorda che il software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli ISA, introdotti dall’art. 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
ATTENZIONE: Il punteggio ISA calcolato con la versione 1.0.0 dell’applicativo tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale definiti dal decreto ministeriale del 28 aprile 2023.
Pertanto, il risultato elaborato dal software è già al netto dei correttivi applicati permettendo così al contribuente un immediato resoconto circa il risultato finale deciso dal software.
Per ogni dubbio, l’Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza telefonica, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il sabato, al numero verde 800-279107.
Il servizio prevede assistenza all’utilizzo operativo del software, dalla fase di installazione a quella di gestione del prodotto stesso.
Per conoscere, invece, le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con il suddetto decreto ministeriale.
L’Associazione nazionale dei commercialisti (comunicato stampa del 19 maggio 2023) ha sottolineato come la pubblicazione del decreto ISA, con i correttivi anticrisi per l’anno 2023, sia risultata “decisamente tardiva”.
Secondo l’Associazione, infatti, non si capisce il motivo della pubblicazione ufficiale del Decreto MEF del 28 aprile 2023 solo nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio scorso, quando – a sua volta - la Commissione degli esperti (articolo 9-bis, comma 8 del Decreto legge 50/2017) si è espressa favorevolmente sull’introduzione dei correttivi il 6 aprile.
NOTA BENE: Si ricorda che la citata disposizione prevede che l’approvazione dei correttivi congiunturali agli ISA avvenga entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale le modifiche sono applicate.
Tenuto conto che tale ritardo ha fatto slittare notevolmente anche i tempi necessari alle software house per mettere in linea gli aggiornamenti dei programmi necessari all’applicazione degli indici, l’ANC si rivolge al MEF per chiedere che venga spostata la scadenza in programma per il 30 giugno 2023.
ATTENZIONE: Al 30 giugno, infatti, è fissato il termine per i pagamenti delle imposte da parte dei soggetti per i quali è prevista l’applicazione degli indici ISA.
Ancora una volta, secondo i commercialisti, i termini fissati dallo Statuto del Contribuente (articolo 3, comma 2 legge 212/2000), in forza della quale le disposizioni tributarie devono prevedere adempimenti a carico del contribuente con scadenza non inferiore ai 60 giorni dalla data della loro entrata in vigore, sono stati disattesi.
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