Le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’articolo 159 del Codice di procedura penale.
Ciò a pena di nullità assoluta del decreto medesimo e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell’imputato.
Così la Quinta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 19364 del 26 giugno 2020, pronunciata in accoglimento del ricorso di un imputato contro una condanna per furto aggravato emessa dalla Corte d’appello.
Il ricorrente aveva lamentato una violazione di legge per inosservanza delle norme processuali posto che, nei suoi confronti, era stato emesso un decreto di irreperibilità asseritamente nullo: le ricerche effettuate, oltre a risultare incomplete, erano state effettuate all’estero mentre lo stesso risultava residente in un Comune italiano.
Nullità, questa, che andava estesa anche alle notifiche eseguite presso il difensore d’ufficio, per come confermato dalla Suprema corte che ha richiamato, in proposito, il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Anche nell’ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli altri luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p. – ha così sottolineato la Cassazione - l’emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore – ove riguardino la vocatio in ius – integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio.
Gli Ermellini, in particolare, dopo aver rilevato che l’imputato non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento in oggetto, relativo ad un’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in ius, hanno concluso per l’annullamento, senza rinvio, della decisione impugnata.
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