Invalidi civili, anticipati i pagamenti di pensioni e indennità

Pubblicato il 25 giugno 2020

Con l’ordinanza dell’11 Giugno 2020, n.680, il Capo del Dipartimento della Protezione civile estende anche al mese di Luglio 2020 l’anticipazione dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili ex art. 1, comma 302, della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, con lo scopo di consentire a tutti i beneficiari di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Pertanto, il pagamento delle rate delle prestazioni in oggetto avverrà presso gli uffici postali, secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

I beneficiari dovranno, comunque, avere cura di consultare il calendario dell’ufficio postale di riferimento, atteso che i singoli uffici potranno apportare modifiche al sopradetto calendario.

La rata di Luglio sarà incassabile fino al 29 agosto 2020, quindi il pagamento in contanti resta a disposizione per la riscossione per 60 giorni a partire dal primo giorno bancabile del mese di riferimento. Trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, l’INPS richiederà la restituzione nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta. Inoltre, secondo quanto comunicato dall’INPS, il 25 Marzo 2020 con il messaggio n. 1364, al fine di garantire la continuità dei pagamenti delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi incluse le prestazioni a sostegno del reddito, erogate nei confronti dei soggetti che hanno mantenuto l’opzione per la riscossione in contanti presso lo sportello postale, l’Istituto ha autorizzato, in via eccezionale e transitoria, Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento delle predette prestazioni in circolarità su tutto il territorio nazionale. Dunque, le somme spettanti potranno essere riscosse anche in uffici postali diversi da quelli in cui è ordinariamente effettuato il pagamento della prestazione, purché muniti dei seguenti documenti:

       a. documento di identità;

       b. documento attestante il codice fiscale.

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