Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023 il decreto MEF del 31 luglio scorso, che definisce i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Il contributo di cui sopra è quello previsto dall’articolo 9, comma 3 del Decreto legge n. 176/2022 (cosiddetto Decreto Aiuti quater), che ha regolato le modifiche agli interventi di efficientamento energetico a seguito della riduzione dell’aliquota di detrazione del Superbonus, che è passata dal 110% al 90% per le spese sostenute entro il 31 luglio 2023.
NOTA BENE: Per evitare che il taglio del Superbonus dal 110 al 90% rischiasse di bloccare le operazioni di ristrutturazione, a causa della mancanza di risorse finanziarie per coprire la quota non oggetto di agevolazioni, è stato previsto un contributo a valere su il cosiddetto fondo indigenti nato proprio per finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali.
Il contributo è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario ed è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20milioni di euro per l’anno 2023.
All’articolo 2 del decreto MEF del 31 luglio, che ha fissato le modalità di erogazione del contributo, è stato delineato l’ambito soggettivo dell’agevolazione.
Il contributo è riservato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono interventi agevolati con il Superbonus e sono in possesso dei seguenti requisiti:
Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi per i quali il Superbonus compete con aliquota al 90%.
Il contributo, inoltre, è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, anche se la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Inoltre, il limite massimo di spesa di 96.000 euro è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati.
Se la spesa è stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di proprietà o di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare, tale limite è determinato, per ciascun richiedente, in proporzione al rapporto tra la spesa sostenuta dal richiedente e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento.
In ogni caso, il contributo spetta solo per le spese sostenute in relazione all’abitazione principale del richiedente.
Le persone fisiche a cui è riconosciuto il contributo a fondo perduto devono trasmettere entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti richiesti.
NOTA BENE: Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente.
La richiesta può essere presentata anche da un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto MEF, dovrà intervenire l’Agenzia delle Entrate a definire con proprio provvedimento le istruzioni operative con le modalità di compilazione ed il contenuto dell’istanza.
Il richiedente deve indicare nell’istanza anche l’importo del contributo richiesto che non può essere superiore del 10% delle spese ammesse all'agevolazione.
L’importo del contributo effettivamente spettante a ciascun richiedente verrà, poi, determinato dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate per l’agevolazione (pari a 20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze presentate.
L’ammontare è così determinato:
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