Con l'introduzione dell'art. 19-bis, Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il legislatore ha inteso salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione prevedendo espressamente la possibilità, per le aziende che hanno accesso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, di prorogare o rinnovare i rapporti di lavoro in scadenza nel periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le deroghe al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dal tenore retroattivo, non fanno sconti alle causali impossibili.
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