Tutti i professionisti convenzionati con l’INPS sono tenuti a trasmettere le fatture, riferite all’attività svolta dall’anno 2017 in poi, esclusivamente in formato elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Il chiarimento è giunto dall’INPS, con il messaggio n. 1491 dell’11 aprile 2019, il quale fornisce alcune precisazioni in merito alla liquidazione e al pagamento dei compensi da corrispondere ai professionisti convenzionati con l’INPS per le prestazioni rese in esecuzione delle convenzioni tra l’Istituto Previdenziale e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale di cui al D.Lgs. n. 241/1997.
A decorrere dal 2017, l’INPS ha accentrato, dapprima, il processo di sottoscrizione delle predette convenzioni e, successivamente, anche l’attività di pagamento delle fatture emesse dai liberi professionisti abilitati. Si tratta di quei soggetti che, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con l’Istituto Previdenziale, hanno reso le prestazioni di raccolta e di trasmissione dei Modelli RED e/o delle dichiarazioni di responsabilità in materia di invalidità civile (Modelli ICRIC, ICRIC frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS).
Considerato che le Strutture centrali INPS sono divenuti i soggetti competenti a gestire i pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione, tutti i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, riferite all’attività svolta dall’anno 2017 in poi, esclusivamente in formato elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
I liberi professionisti che erroneamente presentano alla Struttura territoriale una o più richieste di pagamento dei compensi spettanti per l’attività resa in esecuzione della convenzione RED/INV CIV, sono tenuti a rivolgersi alle Strutture centrali competenti, alle quali dovranno trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
La e-fattura deve essere compilata indicando:
Se la fattura è relativa alla raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICRIC FREQUENZA, ICLAV, ACC.AS/PS), occorre indicare il codice “0038” (identificativo della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".