Inps. No allo sgravio del 50% sui contributi di licenziamento

Pubblicato il 22 agosto 2013 In relazione all’incentivo previsto dalla riforma del lavoro Fornero per l’assunzione di over50 e donne appartenenti a categorie svantaggiate, sono pervenute all’Inps ulteriori richieste di chiarimento, oltre quelle già rese ufficiali con la circolare n. 111/2013.

Con tale documento di prassi, l’Ente previdenziale aveva dato il via libera definitivo all’incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o a termine oppure che trasformano a tempo indeterminato un precedente rapporto agevolato, specificando che l’agevolazione consiste nella riduzione al 50% dei contributi da questi dovuti, senza alcuna eccezione.

Ora, nella Faq n. 16 del 2 agosto 2013 si chiede, invece, all’Inps se tale sgravio contributivo possa applicarsi anche all’ultimo mese di lavoro (mese di fine rapporto) nel caso di licenziamento di un lavoratore over50 assunto a tempo indeterminato e se lo stesso sconto sia applicabile anche sul contributo di licenziamento dovuto per la fine del rapporto di lavoro (c.d. ticket licenziamento).

L’Inps risponde affermativamente rispetto al primo quesito, ammettendo la possibilità di applicare lo sgravio contributivo anche in relazione all'ultimo mese del rapporto di lavoro, mentre smentisce la possibilità di una sua estensione al ticket licenziamento.

Al riguardo viene riportato un esempio in cui si specifica che: “se il lavoratore viene licenziato il 20 aprile 2014, la contribuzione dovuta per aprile è al 50%”; tuttavia, “il contributo di fine rapporto di cui all'art. 2, comma 31, legge n. 92/2012, è invece dovuto per intero”.
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