Inps, istruzioni sull’indennità per congedo straordinario ai disabili

Pubblicato il 14 dicembre 2010 Con il messaggio n. 31250 dello scorso 10 dicembre, dal titolo “Congedo straordinario ex art. 42, c. 5, del D.Lgs 151/2001 ed Ente previdenziale competente all'erogazione dell'indennità”, l’Inps fornisce delucidazioni in merito alla possibilità di fruizione del suddetto congedo straordinario ed eventuali operazioni di conguaglio, alla luce delle recenti istruzioni rilasciate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 29.9.2010.

Attraverso quella nota, il ministero del Lavoro ha voluto ribadire la natura assistenziale del suddetto congedo, ripristinando, indipendentemente dall'ente pensionistico al quale il datore di lavoro versa la propria contribuzione per Ivs, la possibilità di conguagliare gli importi erogati a titolo d'indennità per congedo straordinario.

L’Inps, a sua volta, riafferma che tale possibilità è prevista solo per i datori di lavoro privati. Inoltre, si legge nel testo del messaggio che l'indennità per il congedo, previa autorizzazione dell'Istituto previdenziale, dovrà essere anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità. Il datore di lavoro, successivamente, potrà conguagliare gli importi anticipati nell'ambito della denuncia contributiva mensile. A tale scopo dovrà compilare il flusso UniEmens valorizzando all'interno dell'elemento “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”, “Maternità”, “MatACredito”, “MatACredAltre”, “CausaleRecMat”, il codice causale “L070” e il relativo “ImportoRecMat”.

Nel caso dei dipendenti pubblici, invece, l’onere dell’indennità e dei relativi contributi previdenziali resta a carico all’Ente e/o Amministrazione pubblica di appartenenza.
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