Infortunio in itinere da COVID-19, l’INL si pronuncia

Pubblicato il 16 novembre 2020

A seguito di richiesta di parere, nei casi di infezione da Coronavirus avvenuti in occasione del lavoro l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot.1002 del 16 novembre 2020, si è pronunciato sostenendo che - come già chiarito dall’INAIL - i casi accertati di infezione da Coronavirus sono ricollegabili alla attività lavorativa, così come per ogni fattispecie infortunistica ad eziologia infettiva, sulla base di un giudizio di “probabilità”, attesa l’impossibilità di acquisire certezza in ordine al momento dell’avvenuto contagio.

Per l’INAIL e l’INL si tratta, quindi, della sussistenza di una presunzione semplice per tutti i soggetti che svolgono un’attività che comporta il costante contatto con il pubblico ma anche per tutto il personale che, per recarsi al lavoro, adopera abitualmente i mezzi pubblici, i quali possono comportare una maggiore esposizione al virus tanto che l’uso del mezzo proprio in periodo emergenziale è considerato come “necessitato” ai fini della riconoscibilità di un eventuale infortunio in itinere.

Trattandosi, tuttavia, di una presunzione semplice, l’Istituto potrà verificare se le circostanze fattuali alla base dell’infortunio denunciato possano escludere, con un prevalente grado di probabilità, che il contagio sia avvenuto a causa dell’attività lavorativa.

La presunzione semplice - fa notare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella sua nota - ammette sempre la prova contraria e presuppone comunque l’accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).

Pertanto la presunzione non potrà operare ad esempio, qualora nelle settimane precedenti il contagio, il lavoratore sia stato adibito al lavoro agile (c.d. smart working), circostanza questa che porta a ricondurre il contagio a cause estranee all’occasione di lavoro.

Proprio a tal fine l’INAIL, con la circolare n. 13/2020 - specifica la nota -  ha evidenziato la necessità che il certificato medico sia redatto secondo i criteri di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 riportando, fra l’altro, “le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate” e che la denuncia di infortunio del datore di lavoro sia particolarmente puntuale nel produrre tutti gli elementi utili a conoscere le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e l’utilizzo delle misure di protezione adottate per contenere il contagio.

E’ questo il caso in cui alcune prese di posizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riferite nello specifico ai suoi dipendenti, sono estensibili a tutti i lavoratori del comparto privato e pubblico.

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