Grazie all'evoluzione della disciplina in materia di infortuni sul lavoro, si è assistito, nel corso degli anni, all'abbandono dell'automatica imputazione della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni al dipendente.
Una conferma in merito è arrivata anche dalla Quinta sezione penale, della Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 36882 dell'11 settembre 2015.
Secondo la recente pronuncia, il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta; pertanto, una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione, egli non può essere ritenuto responsabile dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
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