Infortuni sul lavoro: copertura INAIL del virus contratto nei luoghi di lavoro

Pubblicato il 14 ottobre 2022

Le infezioni virali, come l'epatite o anche il Covid, contratte sul luogo di lavoro sono coperte dall'assicurazione Inail. La prova dell'origine lavorativa delle stesse può essere fornita anche mediante presunzioni semplici.

Con ordinanza n. 29435 del 10 ottobre 2022, la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso promosso da un lavoratore, infermiere professionale presso una RSA gestita da una Cooperativa privata, contro la decisione con cui i giudici di gravame avevano rigettato la sua domanda di riconoscimento della copertura Inail - e, quindi, dell’indennizzo in rendita o in capitale - in ragione dell’asserita contrazione, sul luogo di lavoro, dell'infezione da virus HCV (epatite C).

La Corte d’Appello, prendendo le mosse dalla possibile origine plurifattoriale della malattia, aveva ritenuto che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, gravasse sul lavoratore, prova che, nella specie non era stata fornita.

Lo stesso ricorrente - aveva evidenziato l'organo giudicante di secondo grado - non aveva riferito di eventi specifici durante il servizio prestato, e non era sufficiente, ai fini della prova, il suo resoconto di avere ordinariamente medicato e trattato pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito,

La valutazione da compiere, inoltre, non riguardava tanto il nesso causale bensì l'individuazione certa del fatto all'origine della malattia.

Prova della causa di lavoro anche mediante presunzioni

La Suprema corte, come detto, ha accolto l'impugnazione del lavoratore, alla luce del risalente e mai contraddetto indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 7306/2000), secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico.

Questo, sempreché tale azione, anche se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, pure in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione.

La relativa dimostrazione - ha quindi evidenziato la Corte di legittimità - può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici.

Principio, questo, che non era stato correttamente applicato dalla Corte territoriale, atteso che nella decisione impugnata era evidenziata la necessità dell'individuazione certa "del fatto origine della malattia" nonché di una prova rigorosa dell’evento infettante in occasione del lavoro.

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